6 maggio 2014

Esodati V. Arrivano le istruzioni INPS

L’Istituto previdenziale detta le istruzioni operative per la quinta salvaguardia

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.I. 14 febbraio 2014, l’INPS ha dettato le istruzioni operative per l’applicazione della quinta platea di salvaguardia, di cui alla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013). In particolare, è stato chiarito che per accedere alla salvaguardia in questione è necessario il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, entro il 6 gennaio 2015. Mentre la decorrenza dei trattamenti pensionistici, non può avere data anteriore al 1° gennaio 2014. Le domande inviate dagli interessati, inoltre, saranno gestiti direttamente dall’INPS, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. A renderlo è l’Istituto previdenziale con il messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014.

Legge di Stabilità 2014 –
Si rammenta che stiamo parlando della salvaguardia addizionale prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 194-198 della L. n. 147/2013), che ha quantificato in 17.000 le unità che possono accedere al pensionamento, con una decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2014.

D.I. 14 febbraio 2014 – Il D.I. 14 febbraio 2014 all’art. 8 ha stabilito la ripartizione dei soggetti interessati ai benefici previsti dal decreto stesso, tra le tipologie dei soggetti interessati e nel limite delle risorse indicate. Nel dettaglio, i soggetti interessati sono:
  • 900 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
  • 400 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012;
  • 500 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012;
  • 5.200 lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;
  • 1.000 lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
  • 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Presentazione istanza - Per accedere alla salvaguardia, gli interessati (lett. a), e) ed f) dell’art. 8 del D.I. 14 febbraio 2014) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014 (primo giorno seguente non festivo). I restanti potenziali beneficiari (lett. b), c) e d) dell’art. 8 del D.I. 14 febbraio 2014) dovranno invece presentare istanza di accesso alla DTL competente entro il suddetto termine. Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
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