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È stato aggiornato il sistema UNICARPE in favore dei lavoratori appartenenti alla sesta salvaguardia (32.100 unità), in particolare per la gestione della verifica del diritto a pensione in salvaguardia dei lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici.
A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 2155 di ieri.
Esodati VI - La salvaguardia in questione, disciplinata dall’art. 2 della L. n. 147/2014, interessa ben 32.100 lavoratori. Essa, in particolare, è composta nel seguente modo: 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria e autorizzati ai versamenti volontari; 12.000 lavoratori che versano contributi volontari; 8.800 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro; 1.800 lavoratori con familiari disabili; 4.000 lavoratori cessati dal lavoro tra l'1.1.2007 e il 31.12.2011, non rioccupati a tempo indeterminato.
UNICARPE – L’applicazione UNICARPE è accessibile, previa autenticazione, attraverso la procedura Webdom mediante il tasto “definizione” selezionando la funzione “Unicarpe”. Nei casi di accesso diretto alla procedura Unicarpe occorre selezionare dal menù “certificazione” la voce “Salvaguardia L. 147 (32100)”.
Il livello di autorizzazione, previsto in relazione al profilo di appartenenza, consente di fruire di uno o più servizi previsti all’interno dell’applicazione.
In particolare, sono previsti due livelli di autorizzazione:
• il primo profilo è riservato ai liquidatori che, dopo il prelevamento della domanda, possono agire in modo esclusivo sulla stessa sino alla conclusione del processo di liquidazione;
• il secondo profilo è relativo ai responsabili dell’unità di processo che, oltre alle funzionalità previste per il profilo di liquidatore, possono:
L’autorizzazione viene gestita attraverso il sistema IDM (Sistema di Identity Management).- monitorare le pratiche assegnate ai diversi liquidatori;
- attribuire singole pratiche ad uno specifico liquidatore.
• creare un estratto conto a ritroso nel tempo a partire dalla data acquista sul pannello “Acquisizione dati” al campo “Alla data del”;
• attribuire per il lavoratore in mobilità ordinaria a partire:
- dalla data acquisita, l’ulteriore periodo di mobilità ancora dovuta;
- dalla data di fine mobilità, in caso di lavoratore autorizzato anche alla prosecuzione volontaria, un ulteriore periodo di contribuzione volontaria per un massimo di 360 giorni;
• attribuire per il lavoratore autorizzato alla prosecuzione volontaria un periodo di contribuzione volontaria per i trimestri solari non ancora scaduti come versamento, fino al 5 gennaio 2015.