25 gennaio 2016

Esodati VII: istanze entro il 1° marzo 2016

Prime istruzioni operative riguardanti la settima salvaguardia

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, commi da 265 a 270 contiene disposizioni volte alla realizzazione di un ulteriore intervento (il settimo) in favore dei soggetti salvaguardati, garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti (precedenti all’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011) a un massimo di ulteriori 26.300 soggetti. Questi ultimi, in particolare, dovranno produrre apposita istanza – messa a disposizione dal Ministero del Lavoro sul proprio sito - entro 60 giorni dalla entrata in vigore della menzionata Legge, che coincide con il 1° marzo 2016.


Per l’invio dell’istanza il potenziale beneficiario potrà servirsi anche un soggetto abilitato (es. patronati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti). La trasmissione potrà avvenire all’indirizzo Pec delle competenti DTL o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, invia alternativa, inviate tramite raccomandata A/R.


A stabilirlo è il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 36/2015.


Soggetti interessati – Il vecchio sistema previdenziale continua ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:


    • nel limite di6.300 soggetti,ailavoratoricollocatiin mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordigovernativionongovernativi, stipulati entro il31dicembre2011,onelcasodilavoratori provenienti da aziende cessate o interessatedall'attivazionedelle vigenti procedure concorsualiqualiilfallimento,ilconcordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa,l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinariaspeciale,anchein mancanza deipredettiaccordi,cessatidall'attivitàlavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano,entroilperiododi fruizione dell'indennità di mobilità odeltrattamentospeciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012,anchemediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesidallafine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della Manovra Salva-Italia (L. n. 214/2011);



    • nellimitedi9.000 soggetti,ailavoratoridicui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della Legge27dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportarela decorrenzadeltrattamentopensionistico,secondoladisciplina vigenteprimadelladatadientratainvigoredelD.L. n. 201/2011, entro il sessantesimo mesesuccessivo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge;



    • nellimitedi6.000 soggetti,ailavoratoridicui all'articolo 1, comma 194, lettereb),c)ed),dellaLegge27 dicembre 2013, n. 147, iquali perfezionano i requisiti utili a comportarela decorrenza deltrattamentopensionistico,secondoladisciplina vigenteprimadelladatadientratainvigoredelD.L. n. 201/2011, entro il sessantesimo mesesuccessivo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge;



    • nellimitedi2.000 soggetti, limitatamente ailavoratoriincongedoper assistere figli con disabilitàgrave, i qualiperfezionanoirequisitiutiliacomportarela decorrenzadeltrattamentopensionistico,secondoladisciplina vigenteprimadella datadientratainvigoredelD.L. n. 201/2011, entro il sessantesimo mesesuccessivo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge;



  • nel limite di3.000 soggetti,conesclusionedelsettore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ailavoratori con contratto di lavoroatempodeterminatoeailavoratoriin somministrazione concontrattoatempodeterminato,cessatidal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempoindeterminato,iqualiperfezionanoirequisitiutilia comportare la decorrenza del trattamentopensionistico,secondoladisciplina vigenteprimadelladatadientratainvigoredelD.L. n. 201/2011, entro il sessantesimo mesesuccessivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto Legge.

Presentazione istanze – Sul punto, la Circolare ministeriale precisa che i potenziali beneficiari di competenza delle DTL sono quelli individuati nelle predette lettere c), d) ed e). Questi ultimi, in particolare, dovranno presentare istanza di accesso, entro il 1° marzo 2016, in base alle seguenti modalità:


    • per i soggetti di cui alla lettera c), ossia cessati in ragione di accordi ai sensi degli art. 410, 411 e 412-ter del cpc, l’istanza deve essere presentata presso la DTL innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti. Negli altri casi deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore;



    • per i soggetti di cui alla lettera d), l’istanza deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza dell’istante;



  • per i soggetti di cui alla lettera e), l’istanza deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

La trasmissione delle istanze potrà avvenire direttamente o dai soggetti abilitati (es. patronati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti), alle competenti DTL all’indirizzo di Pec delle medesime o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, invia alternativa, inviate tramite raccomandata A/R.




Contenuto dell’istanza – L’istanza di accesso, inoltre, dovrà contenere gli elementi identificati del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento d’identità. Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’INPS.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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