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L’INPS, con la circolare 79 del 23 giugno 2014, ha richiamato la disciplina dei termini di pagamento delle indennità di fine lavoro per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in soprannumero. In particolare, per i dipendenti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi ai fini pensionistici, il termine di pagamento al trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr) decorre dalla data di collocamento a riposo (cessazione dal servizio). Con riferimenti invece, ai dipendente che - in data successiva al 31 dicembre 2011 - maturano in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa, il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio, ma dal momento in cui avrebbero maturato il diritto pensionistico sulla base delle disposizioni dell’art. 24 della L. n. 201/2011 (Manovra Salva-Italia).
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