9 giugno 2011

Età pensionabile dei dirigenti medici

Inpdap, nota operativa n. 22 del 7 giugno 2011

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa- L’Inpdap con nota n. 22 del 7 giugno 2011, fornisce indicazioni operative per l’uniforme applicazione dell’art. 22, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato Lavoro), dopo aver acquisito il parere conforme da parte del Ministero dell’ economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 22 del Collegato lavoro- L’art. 15 nonies del D.Lgs n. 502/1992 prima dell’applicazione dell’art. 22 co. 1 e 3, prevedeva una sola ipotesi di limite massimo d’età ovvero al compimento del 65° anno di età, facendo salva l’applicazione dell’art. 16 del D.Lgs n. 503/1992.
L’art. 22 comma 1 del Collegato Lavoro sostituisce proprio l’eccezione suddetta, con un nuovo limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ovvero:
1. al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età.

Questo canale di età pensionabile, così come introdotto dall’art. 22 co. 1 del Collegato Lavoro, può essere attivato su istanza dell’interessato e può essere applicato anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010 (art. 22 co. 3 della legge suddetta) che richiedono di essere riassunti ai sensi della disposizione in oggetto.
L’esercizio della facoltà suddetta e la conseguente riassunzione in servizio, per i dirigenti già cessati ma in servizio dal 31 gennaio 2013, determina necessariamente il venir meno dell’individuazione del titolo “limiti di età” per le risoluzioni del rapporto di lavoro avvenute al compimento del 65° anno di età, in quanto la nuova età pensionabile è individuata alla maturazione dei 40 anni di servizio effettivo e nel limite dei 70 anni di età.

Regime di cumulo pensione/redditi- Quanto sopra descritto provoca riflessi istantanei sul regime di cumulo pensione/redditi da lavoro dipendente applicabile al personale medico in esame.
In particolare, considerato che la prima cessazione dal servizio deve considerarsi avvenuta per motivi diversi dai limiti di età, troverà applicazione la disciplina prevista dagli artt. 133 e 134 del DPR n. 1092/1973, che sancisce il divieto di cumulo tra trattamento pensionistico spettante per il precedente rapporto e trattamento economico relativo alla rinnovata attività lavorativa.
Analogamente, nei casi di scelta per il secondo canale di età pensionabile introdotto dall’art. 22 suddetto, l’equiparazione, ai fini del regime di cumulo, sussisterà solo tra pensionamento derivante da raggiungimento dei limiti di età e raggiungimento di 40 anni di servizio effettivo, e non con la cessazione dal servizio con 40 anni di anzianità contributiva.

Conclusioni- Sarà compito dell’INPDAP verificare il regime di cumulo applicabile ai medici che abbiano usufruito della facoltà di riassunzione in servizio in applicazione del citato art. 22 comma 3 della legge 183/2010.

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