Premessa – Stop al versamento dei premi INAIL per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori del Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. Infatti, per i soggetti che alla data del 30 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori dei comuni di cui all’allegato 1-bis del D.L. n. 4/2014, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per il periodo compreso tra il 30 gennaio 2014 e il 31 ottobre 2014. Non è previsto il rimborso di quanto già versato. A renderlo noto è l’INAIL con la nota operativa n. 3347/2014.
Eventi alluvionali – A causa degli eventi atmosferici di carattere alluvionale che hanno interessato dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 alcuni territori del Veneto, è stata emanata la L. n. 50/2014, di conversione del D.L. n. 4/2014, che ha allargato le disposizioni previste per l’alluvione del 17 e 19 gennaio 2014 che ha colpito la provincia di Modena anche ai territori di cui all’allegati 1-bis del suddetto decreto legge. Le disposizioni agevolative erano legate alla dichiarazione dello stato di emergenza nei rispettivi territori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione, vale a dire entro 15 giorni dal 29 marzo 2014. Lo stato di emergenza è stato dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri dell’11 aprile 2014.
Dichiarazione di inagibilità - In ogni caso, la sospensione dei suddetti versamenti è subordinata a una duplice richiesta da parte del contribuente: la dichiarazione di inagibilità anche temporanea della sede operativa; la trasmissione, da parte dell’autorità comunale, della copia dell'atto di diversificazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
Richiesta via web – La richiesta di sospensione, in particolare, va presentata tramite PEC utilizzando il modulo appositamente predisposto alle sedi Inail competenti, che provvederanno a effettuare le verifiche in merito a quanto dichiarato e all’effettiva ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge per le sospensioni.
Rate sospese – La rata che ricade nel periodo di sospensione è quella del 16 maggio 2014 (differita per effetto del differimento stabilito dalla Legge di Stabilità 2014). Per coloro che intendono invece avvalersi del pagamento in quattro rate, sono sospese esclusivamente la prima e la seconda rata (16 maggio 2014) e la terza rata in scadenza al 20 agosto 2014. Sono ricomprese nel periodo di sospensione, oltre alle rate anticipate per le polizze speciali che saranno comunque notificate agli interessati, anche i “termini per la notifica delle cartelle di pagamento”. La sospensione non si applica ai datori di lavoro pubblici.
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