5 dicembre 2014

Ex Enpals. Integrate le dichiarazioni contributive

I datori di lavoro che utilizzano le funzionalità telematiche saranno tenuti a chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Implementata la dichiarazione contributiva degli iscritti all’ex Enpals. Infatti, ai fini di agevolare l’assolvimento degli obblighi contributi da parte dei datori di lavoro, l’INPS ha integrato nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, dedicato alle aziende con dipendenti, gli elementi informativi di natura retributiva e contributiva dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp). Pertanto, i datori di lavoro del settore dichiareranno, nell’ambito della medesima sezione, sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali (c.d. “contributi minori”) sia quelli relativi al calcolo della contribuzione IVS. A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 154/2014 precisando che le nuove modalità di presentazione della denuncia contributiva, che decorrono a partire dal 1° gennaio 2015, si sono rese necessarie in relazione al completamento del processo di integrazione dell’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) del lavoratori iscritti all’ex Enpals.

Estensione nuove modalità -
Nell’ambito dell’attività di integrazione in “PosContributiva” delle dichiarazioni contributive, viene contestualmente realizzata l’estensione ai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico delle procedure di iscrizione e variazione anagrafica, nonché dei sistemi di autenticazione per l’utilizzo dei servizi online in uso presso le aziende con dipendenti. Il datore di lavoro, in particolare, utilizzando le funzionalità telematiche messe a disposizione dall’Istituto, è tenuto a chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio del relativo numero di matricola) all’atto dell’insorgenza degli obblighi contributivi, vale a dire:

• nei casi di avvio dell’attività dell’impresa con contestuale assunzione di personale, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese;
• nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività dell’impresa, mediante la comunicazione unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile fra i servizi on-line dell’Istituto.

Sul punto, l’INPS tiene a precisare che nel settore dello spettacolo l’assolvimento degli obblighi informativi di legge (per es. l’acquisizione del certificato di agibilità) attraverso l’utilizzo della procura telematica messa a disposizione dall’Istituto, può richiedere l’iscrizione del datore di lavoro prima del verificarsi dei presupposti sopra richiamati. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015, il datore di lavoro dello spettacolo che ne abbia l’esigenza, una volta in possesso della “matricola azienda” che ne certifica l’iscrizione, richiederà una “sospensione” della stessa con data uguale a “data inizio” dell’attività produttiva (della matricola ad essa associata). All’atto dell’assunzione dei lavoratori sarà cura del datore di lavoro comunicare la “riattivazione” dell’attività produttiva indicandone la data. Con le stesse modalità potranno essere effettuate le successive richieste di riattivazione e sospensione dell’attività.

Adeguamento alle regole – Per i periodi di competenza successivi al 31/12/2014, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative – di natura subordinata, parasubordinata o autonoma – dei soggetti assicurati presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e presso il Fondo pensioni sportivi professionisti, procederanno alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso Uniemens. In particolare, l’elemento “DenunceMensili”, nell’ambito del quale si sviluppa l’intero flusso, contiene rispettivamente gli elementi “DatiMittente” e “Azienda” e deve essere valorizzato secondo le regole ordinarie previste per le aziende, con la precisazione che la sezione “PosSportSpet” sarà compilata unicamente per le variazioni e/o regolarizzazioni di denunce relative a periodi di competenza “01/2008 – 12/2014”. Per quanto concerne l’elemento “PosContributiva”, nell’elemento “Matricola” deve essere indicata la nuova matricola identificativa del datore di lavoro dello spettacolo/sport individuata o attribuita.
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