17 giugno 2013

Ex INPDAI. Quando è dovuto il contributo di solidarietà?

Per il recupero del contributo di solidarietà i dirigenti ex INPDAI dovranno indicare nell’Uniemens il codice causale “L241”
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 9703 del 14 giugno 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta assoggettabilità dei dirigenti ex Inpdai al contributo di solidarietà previsto dalla manovra “Salva-Italia” (art. 24 c. 21 del D.L. n. 201/2011). In particolare, è stato chiarito che l’obbligo sorge unicamente in presenza di due requisiti, ossia: almeno 5 anni di iscrizione al Fondo ex Inpdai al 31/12/1995 e attualità di iscrizione al medesimo Fondo speciale.

Contributo di solidarietà - La suddetta norma ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel F.P.L.D. e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. In sostanza, l’obiettivo della suddetta norma è quello di determinare, in modo equo, il concorso dei soggetti obbligati al riequilibrio finanziario dei predetti Fondi. In particolare, il contributo è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ed è totalmente a carico dei lavoratori iscritti.

I destinatari - È tenuto al versamento del contributo di solidarietà chi è titolare dei seguenti requisiti: almeno 5 anni di iscrizione al Fondo ex Inpdai al 31/12/1995; attualità di iscrizione al medesimo Fondo speciale. Con il primo requisito s’intende la complessiva anzianità contributiva accreditata al momento dell’insorgenza dell’obbligo contributivo di cui al citato art. 24 e temporalmente riferita a periodi anteriori al 31/12/1995, pur se derivante da contribuzione diversa da obbligatoria (trasferimenti gratuiti, riscatti, ricongiunzioni, figurativi e facoltativi). Al riguardo, si specifica che è irrilevante il momento dell’accredito di detta contribuzione, anche se intervenuto successivamente al 31/12/1995. Mentre per attualità di iscrizione al Fondo ex Inpdai s’intende il mantenimento del medesimo rapporto di lavoro in essere al 31/12/2002.

Dirigenti pensionati – Possono iscriversi nel Fondo ex Inpdai anche le aziende non industriale. In tal caso, l’azienda deve essere contraddistinta dal CA “9U”. Con riferimento ai dirigenti pensionati che riprendono l’attività lavorativa, il contributo di solidarietà non è dovuto sia perché manca l’attualità di iscrizione al Fondo ex Inpdai (interrotta a motivo del pensionamento) sia perché la preesistente anzianità contributiva si è già esaurita nella determinazione della prestazione. In costanza di rapporto di lavoro, il dirigente è però assoggettato alla contribuzione quale pensionato.

Composizione delle liste – Le liste, che contengono i nominativi dei soggetti tenuti al versamento dell’obbligo contributivo, sono state redatte estraendo dalla platea di tutti i dirigenti ex Inpdai con anzianità contributiva pari o superiore a 5 anni al 31/12/1995.
Recupero dei contributi non dovuti – Infine, l’INPS chiarisce che in caso somme erroneamente versate è possibile recuperarle mediante la valorizzazione in Uniemens del codice causale “L241” avente il significato di “recuperocontributo solid. Art.24 comma 21 DL. 201/2011(0,50%)” nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi” di “Denuncia Individuale”.

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