5 agosto 2013

Ex INPDAP-ex ENPALS. Pronto il check up pensionistico

Le pensioni ex INPDAP ed ex ENPALS che hanno subito variazioni fiscali, sono stati rielaborati con la rata di agosto 2013
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A decorrere dalla rata di pensione di agosto 2013, sono stati elaborati i trattamenti previdenziali appartenenti alla gestione ex INPDAP ed ex ENPALS che hanno subito variazioni fiscali a seguito: della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate dal Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti); del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e comunicate dal Casellario (disabbinamenti); della variazione dell’imponibile IRPEF di prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei pensionati. Inoltre, per tutti i trattamenti elaborati sarà aggiornata l’aliquota media presente in banca dati, qualora risulti inferiore a quella comunicata dal Casellario. A comunicarlo è l’INPS con il messaggio n. 12614/2013.

Casellario Centrale pensionati
– Il compito del casellario centrale pensionati è quello di raccogliere, conservare e gestire i dati e gli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:
- dell'Ago per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;
- di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
- di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
- di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.
Al riguardo, l’Istituto previdenziale rammenta che in attesa della unificazione degli archivi pensionistici, le gestioni dei dipendenti pubblici ed ex ENPALS continuano a trasmettere al Casellario le informazioni con le modalità in uso per la generalità degli Enti. Anche per l’anno 2013, il Casellario ha pertanto provveduto a determinare gli importi sia per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici sia per le ritenute IRPEF, restituendo alle gestioni le informazioni relative all’aliquota da utilizzare per la tassazione dei trattamenti e le detrazioni spettanti, sulla base del criterio di proporzionalità.

Gestione pubblica – Ciò detto, con effetto dal 1° gennaio 2013, verranno regolarizzati i pagamenti eseguiti sulle partite in argomento, quindi rideterminata la rata continuativa di pensione dalla mensilità di agosto. Nel dettaglio, il conguaglio tra l’IRPEF trattenuta sulla pensione e quella ricalcolata, relativamente al periodo d’imposta “1.1.2013–31.07.2013”, sarà regolarizzato con le seguenti modalità:
- le somme a credito eventualmente risultanti dalla lavorazione saranno corrisposte unitamente alle competenze dello stesso mese di agosto, qualora di ammontare inferiore a € 1.500;
- le differenze a credito di importo inferiore ad € 10 verranno liquidate in sede di conguaglio fiscale di fine anno;
- le differenze a debito di importo inferiore ad € 10 verranno recuperate in sede di conguaglio fiscale di fine anno;
- le differenze a debito di importo inferiore ad € 15 saranno recuperate in unica soluzione sulla rata di agosto;
- le differenze a debito di importo superiore ad € 15 saranno recuperate in cinque rate a partire dallo stesso mese di agosto fino al mese di dicembre 2013.

A tal proposito, l’INPS chiarisce che sarà data priorità al recupero dell’eventuale residuo debito risultante da conguaglio fiscale relativo all’anno reddituale 2012. Conseguentemente le procedure di incameramento delle ritenute accertate a seguito dell’applicazione della disposizione normativa di cui all’oggetto, saranno attivate solo a seguito di totale refusione del suindicato conguaglio fiscale.

Gestione ex ENPALS – Per quanto riguarda invece la gestione ex ENPALS, i conguagli fiscali a credito o a debito dei pensionati relativi al periodo d’imposta “gennaio/luglio 2013” saranno effettuati con le seguenti modalità:
- le differenze a credito risultanti dalle lavorazioni saranno liquidate in sede di conguaglio fiscale di fine anno;
- le differenze a debito risultanti dalle lavorazioni saranno recuperate in sede di conguaglio fiscale di fine anno nel caso di capienza del rateo di pensione di dicembre 2013 senza gravare sulla tredicesima mensilità;
- le differenze a debito risultanti dalle lavorazioni di importo superiore alla capienza del rateo di pensione di dicembre 2013 saranno recuperate ratealmente a partire dallo stesso mese di agosto con l’estinzione totale del debito stesso entro l’anno in corso.

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