23 luglio 2014

Ex piccola mobilità. Incentivi compensabili fino ad agosto

I datori di lavoro hanno tempo fino al mese di agosto per compensare gli incentivi sostitutivi a loro concessi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Semaforo verde per la compensazione degli incentivi sostitutivi (bonus di 190 euro mensili) concessi ai datori di lavoro per finanziare la c.d. “piccola mobilità”. Infatti, le imprese ammesse al beneficio potranno porre a conguaglio nel flusso Uniemens i mesi che vanno da maggio ad agosto. A ricordarlo è lo stesso Istituto previdenziale che sul proprio sito ha pubblicato una serie di Faq nelle quali si ricorda che il datore di lavoro ha l’obbligo di impartire al lavoratore la formazione inerente le mansioni assegnate.

Piccola mobilità – Stiamo parlano, in particolare, dei benefici a suo tempo concessi dall’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che traggono origine dalla mancata proroga per l’anno scorso delle risorse per finanziare la c.d. “piccola mobilità”. Di conseguenza, è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013) che ha concesso - nel limite complessivo di 20.000.000 di euro – la concessione di un beneficio economico per determinate imprese che occupano fino a 15 dipendenti. L’incentivo è rivolto a tutti i datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

L’importo - Il beneficio è pari a 190 euro mensili e ha una durata complessiva di: 6 mesi in caso di rapporti a tempo determinato; 12 mesi in caso di rapporti a tempo indeterminato.

Compensazione fino ad agosto - Le imprese che intendevano accedere al beneficio hanno dovuto inviare, entro il 12 aprile 2014, specifica istanza di ammissione in via telematica mediante il modulo “LICE”, disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende” ovvero all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende agricole”. La fruizione dell’agevolazione avverrà mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2014. In caso di accoglimento della domanda, il beneficiario riceverà dall’INPS il codice autorizzazione “4N”, avente il significato di “Datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013”, con indicazione dell'importo spettante e le quote di ripartizione mensile. A tal proposito, è importante che i datori di lavoro autorizzati verifichino (accedendo al Cassetto previdenziale) che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l'attribuzione del predetto codice autorizzazione; qualora ciò non sia avvenuto, è tenuto a inviare una segnalazione alla sede Inps competente mediante la funzionalità «contatti» del cassetto previdenziale.

Le istruzioni INPS - Ai fini operativi, i datori di lavoro autorizzati dovranno esporre nel flusso UNIEMENS le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzando all’interno di ‘DenunciaIndividuale’ ‘DatiRetributivi’, elemento ‘Incentivo’ i seguenti elementi:
• nell’elemento ‘TipoIncentivo’, dovrà essere inserito il valore “LICE” avente il significato di “bonus per assunzione lavoratori licenziati – D.D. n. 264 del 19.04.2013”;
• nell’elemento ‘CodEnteFinanziatore’ dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
• nell’elemento ‘ImportoCorrIncentivo’ dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
• nell’elemento ‘ImportoArrIncentivo’ sarà indicato l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

In caso di restituzioni di importi non spettanti, invece, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di ‘DenunciaIndividuale’, ‘DatiRetributivi’, ‘AltreADebito’, i seguenti elementi:

• nell’elemento ‘CausaleADebito’, dovrà essere inserito il codice causale “M302” avente il significato di “Restituzione bonus lavoratori licenziati DD n.264 del 19.04.2013”;
• nell’elemento ‘ImportoADebito’, si dovrà indicare l’importo da restituire.

Per quanto riguarda i datori di lavoro agricoli, la fruizione del bonus avviene mediante compensazione con i contributi previdenziali della denuncia Dmag relativa al secondo trimestre 2014 (scadenza 31 luglio).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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