Premessa –Pubblicata la graduatoria delle aziende ammesse al beneficio per il reimpiego di lavoratori licenziati. La lista è stata pubblicata all’interno del Cassetto previdenziale “Aziende” e Cassetto previdenziale “Aziende agricole”.Al riguardo, si rammenta che l’invio delle istanze per accedere all’incentivo, pari a 190 euro mensili per i datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo - connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro – è scaduto lo scorso 12 aprile 2014. L’ammissione al beneficio, in particolare, è stato comunicato ai singoli datori di lavoro mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato; al modulo, inoltre, è allegato il piano di fruizione dell’incentivo, calcolato secondo le informazioni contenute nell’istanza. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 5658/2014.
D.D. n. 264/2013 - I benefici a suo tempo concessi dall’ex Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, traggono origine dalla mancata proroga per l’anno scorso delle risorse per finanziare la c.d. “piccola mobilità”. Di conseguenza, è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 che ha concesso - nel limite complessivo di 20.000.000 di euro – la concessione di un beneficio economico per determinate imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Al riguardo, l’INPS precisa che il beneficio può essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato - effettuata nel 2013 - di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della c.d. “piccola mobilità”. Il beneficio non è ammesso invece, quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.
Adempimenti datori di lavoro – Ora, ai datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens è stato attribuito il Codice Autorizzazione “4N”, avente il significato di “Datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del Ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013”, valevole per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2014. I datori di lavoro autorizzati, dal loro canto, dovranno verificare – accedendo al Cassetto previdenziale - che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l’attribuzione del Codice Autorizzazione 4N; qualora il Codice Autorizzazione “4N” non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla Sede mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale. A tal proposito, si rammenta che i datori di lavoro autorizzati, che operano con il sistema UniEmens, potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2014, esponendo il relativo importo a credito.
Caso particolare - Infine, l’INPS tiene a precisare che nel caso in cui siano state accolte più istanze per lo stesso lavoratore, sarà cura del datore di lavoro non superare il bonus complessivo di € 1.140 - qualora tutte le istanze accolte si riferiscano a rapporti a tempo determinato – ovvero di € 2.280 – qualora almeno un’istanza sia stata accolta per un rapporto a tempo indeterminato; per le assunzioni a tempo determinato a scopo di somministrazione il limite di € 1.140 deve essere riferito ai rapporti di lavoro riguardanti il medesimo utilizzatore. Facciamo un esempio. Un datore di lavoro ha effettuato un’assunzione a tempo determinato di 4 mesi ed una proroga di altri 4 mesi; in tal caso, a prescindere dagli importi indicati nei piani di fruizione allegati alle due istanze, il datore di lavoro avrà cura di fruire del bonus per un importo complessivo non superiore a € 1.140 (€ 190 per sei mesi). Se invece, il datore di lavoro ha effettuato un’assunzione a tempo determinato di 4 mesi e poi ha trasformato il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dagli importi indicati nei piani di fruizione allegati alle due istanze, il datore di lavoro avrà cura di fruire del bonus per un importo complessivo non superiore a € 2.280 (€ 190 per dodici mesi). In ogni caso, nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto originariamente denunciato sul modulo “LICE” – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – il datore di lavoro è tenuto autonomamente a ridurre in misura proporzionale l’importo del bonus spettante; analogamente, sarà cura del datore di lavoro fruire del beneficio in una misura inferiore rispetto a quanto concesso, nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima della data di scadenza indicata nell’istanza.
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