8 ottobre 2012

ExtraUE. Aumentano i documenti utili per la sanatoria

Il parere dell’Avvocatura generale dello Stato spiega quali sono i documenti validi per provare l’esistenza dell’extracomunitario alla data del 31.12.2011
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Basta una semplice scheda sim, di un qualsiasi gestore italiano, per provare la presenza in Italia dell’extracomunitario soggetto alla regolarizzazione. E non solo. Ma anche la certificazione medica di una struttura pubblica, il certificato di iscrizione scolastica dei figli, una tessera nominativa dei mezzi pubblici, una multa, oppure ancora una documentazione rilasciata da centri autorizzati di accoglienza e ricovero, anche religiosi possono essere idonei a dimostrare la presenza dello straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011. A pochi giorni dalla scadenza del termine per la sanatoria (15 ottobre 2011), sono finalmente giunti i tanto attesi chiarimenti dell'Avvocatura generale dello Stato che, con il parere del 4 ottobre 2012 indirizzato ai Ministeri dell’Interno, del Lavoro, dell'Economia e dell'Integrazione e cooperazione, ha precisato che i suddetti documenti non dovranno necessariamente pervenire da una pubblica amministrazione.

Organismi pubblici – Altro importante chiarimento arriva sul fronte degli organismi pubblici in grado di certificare la presenza in Italia dello straniero almeno dal 31 dicembre 2011. Secondo l'Avvocatura, il termine "organismi pubblici" è volutamente non restrittivo, quindi include anche “soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico”.

Documenti validi – Tornando sulle prove documentali, il parere intende includere altresì la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia; mentre non può ritenersi utile un passaporto recante il timbro di entrata in “area Schengen” non essendo quest’ultimo in grado di attestare, da solo, la presenza dello straniero, alla data stabilita, proprio sul territorio nazionale.

Un chiarimento utile – L’intervento dell'Avvocatura risponde dunque a tanti dubbi dei datori di lavoro che, nelle ultime settimane, si sono chiesti se il proprio dipendente avesse il requisito per poter essere regolarizzato. Infatti, di fronte a sim italiane o abbonamenti ai mezzi pubblici, i datori finora non si sono fidati, temendo che non fossero documenti validi, visto che il contributo forfettario di 1.000 euro e gli altri contributi versati per regolarizzare la posizione del lavoratore non verrebbero restituiti al datore. Sul tema si è espresso “soddisfatto” il ministro all’Integrazione, Andrea Riccardi, perché finalmente “fa chiarezza su un punto controverso della normativa sul ravvedimento operoso, consentendo a molti datori di lavoro, che hanno avuto alle dipendenze lavoratori stranieri in nero, di superare le perplessità e di accedere alla regolarizzazione con la serenità e la responsabilità necessarie”.

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