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Premessa – Il rilascio del Durc diventa più flessibile. Infatti, il documento unico della regolarità contributiva può essere rilasciato anche a quelle aziende che vantano crediti nei confronti della P.A. In particolare tali crediti vanno provati, con apposita certificazione, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle P.A. di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. La novità è rilevabile dal D.I. 13 marzo 2013 (Economia-Lavoro), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2013, con il quale si stabiliscono le apposite modalità di rilascio del Durc.
Modalità di rilascio – All’art. 2 del decreto interministeriale in commento viene chiarito che gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi nei termini previsti, dovranno emettere il Durc precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
Modalità di utilizzo - Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il c. 2 dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore. Inoltre, al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni a carico di pubbliche amministrazioni.
Utilizzo della certificazione – La certificazione esibita per il rilascio del DURC può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo secondo le modalità previste dal decreto del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari. Da notare che il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC ovvero, in caso di persistente irregolarità contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Infine, qualora l'importo riconosciuto dalla banca o dall'intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l'estinzione parziale del predetto debito contributivo.