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Premessa - La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, con l'interpello n. 21 del 17 giugno 2011, sostiene che la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e che quindi non è ammissibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.
Interpello NURSIND - A seguito di richiesta avanzata dal NURSIND (sindacato delle Professioni Infermieristiche), in merito alla possibilità di proporzionare i permessi ex articolo 33, Legge n. 104/1992 in base ai giorni di ferie usufruite nel mese, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva chiarisce, data la diversa finalità, che i due istituti (ferie e permessi per assistere i disabili) hanno natura totalmente diversa e non sono interscambiabili.
Le due normative a confronto - L’articolo 33, co. 3 della Legge n. 104/1992, stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
L’articolo 10, del D.lgs. n. 66/2003, invece, disciplina il diritto sancito dall’articolo 36 della Costituzione alla fruizione delle ferie: “fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (...) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
Obiettivi diversi dei due Istituti - Sebbene entrambe le norme consentano al lavoratore una sospensione dell’attività lavorativa per motivi strettamente personali, con garanzia della retribuzione, la loro funzione è preordinata a scopi completamente differenti.
Assistenza morale - I permessi mensili di cui all’art. 33, della Legge n. 104/92 costituiscono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni. Lo spirito della norma è, evidentemente, quello di garantire al disabile una assistenza morale e materiale adeguata.
Recupero delle energie psico-fisiche - Le ferie di cui all’articolo 10 del D.lgs. n. 66/2003 rispondono ad un diritto costituzionalmente sancito, che consiste nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari.
Ferie non interscambiabili - Proprio in ragione dei caratteri distintivi dei due istituti, come esposto precedentemente, i permessi per l’assistenza disabili e le ferie non possono essere considerati interscambiabili.
Risposta ministeriale - In conclusione, la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e, pertanto, non è legittimo il proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.