Premessa – Per il personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo speciale dipendente della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., dal 1° gennaio 2012 è previsto un requisito anagrafico unico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, pari a 66 anni. Pertanto, vanno in soffitta i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante e di macchina, pari a 58, 60 o 62 anni, e per il restante personale, pari a 65 o 66 anni. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 3380/2014.
Manovra Salva-Italia – Le pressanti norme previdenziali contenute nella manovra “Salva-Italia” (art. 24, 18 della L. n. 214/2011), che ha notevolmente innalzato il requisito anagrafico per accedere ai trattamenti previdenziali, sono operative anche nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato Spa. Norme, queste, che vengono ora estese anche al personale viaggiante e di macchina, con l’obbligo di adeguare il requisito anagrafico alla speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazione nella L. n. 122/2010).
Requisito anagrafico unico – Ciò detto, la decorrenza dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 67/2011, come modificato dalla L. n. 214/2011, relativo all’accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori adibiti allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, trovano applicazione anche nei confronti del personale viaggiante e di macchina, per il quale l’ordinamento pensionistico prevedeva norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria. Per questi ultimi lavoratori, quindi, vale il requisito anagrafico di 66 anni, da adeguare alla speranza di vita (art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010). Tali benefici sono cumulabili con gli aumenti di valutazione di cui all’art. 217 del T.U. n. 1092/1973 – maturati dal personale in questione fino alla data del 31/12/2011 – ai soli fini della determinazione dell’importo della pensione e non dell’anticipo dell’accesso al pensionamento.
Benefici cumulabili - Infine, l’INPS precisa che tali benefici sono cumulabili con gli aumenti di valutazione di cui all’art. 217 del T.U. n. 1092/1973 – maturati dal personale in questione fino alla data del 31/12/2011 – ai soli fini della determinazione dell’importo della pensione e non dell’anticipo dell’accesso al pensionamento.
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