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Premessa – Si ampliano gli assegni INAIL. Infatti, al figlio di genitore divorziato va riconosciuta una quota di rendita ai superstiti ragguagliata al 40% della retribuzione, in seguito a infortunio mortale dell’altro genitore. Pertanto, nei casi di orfani superstiti di genitore divorziato, titolari di rendita del 20%, la misura della rendita stessa va elevata al 40%. Lo chiarisce l’INAIL con la circolare n. 55/2012.
Il quesito – L’Istituto assicurativo è stato chiamato a rispondere a un parere concernente il diritto del figlio di genitori divorziati al riconoscimento di una quota di rendita ai superstiti ragguagliata al 40% della retribuzione, in seguito a infortunio mortale dell’altro genitore.
Estensione delle prestazioni INAIL – Il chiarimento trae origine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2009, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, c. 1, n. 2 del D.P.R. n. 1124/65, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il 40% della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all’orfano di un solo genitore naturale. Nella citata sentenza, la Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale illegittimità della norma suddetta con riferimento alla fattispecie concreta relativa al figlio naturale di una coppia non coniugata, ma stabilmente convivente, ha rilevato che si tratta di “ipotesi nella quale il minore ha diritto alla sola rendita pari al 20% della retribuzione del genitore deceduto, senza potere usufruire del sostegno economico che, indirettamente gli perverrebbe dall’attribuzione all’altro genitore della rendita pari al 50%, legittimamente negata al convivente”. Ciò detto, l’INAIL chiarisce che il diritto alla quota del 40% di rendita va riconosciuto anche al figlio superstite di genitore divorziato con la conseguenza che, nei casi di orfani superstiti di genitore divorziato, titolari di rendita del 20%, la misura della rendita va elevata al 40%.
Efficacia nel tempo – Infine, l’INAIL tiene a precisare che le disposizioni in questione si applicano alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato in cui sia stata accertata la misura della rendita ai superstiti spettante al figlio superstite di genitore divorziato.