29 settembre 2011

Finestra mobile: integrativa solo dopo 1 anno

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa. L’Inpdap, con la circolare n. 24/2011, esamina alcune situazioni particolari (riscatto, trasferimento, posizione, pensionamento di vecchiaia) per spiegare l’intoppo causato dal particolare sistema di finanziamento dei fondi pensioni pubblici. Infatti, è possibile constatare che la nuova “finestra mobile” bluffa gli impiegati statali sulle pensioni integrative; in quanto per vedersi liquidare l’intera rendita dal fondo pensione, il lavoratore pubblico deve prima cessare il rapporto di lavoro. Nonostante non si applichi il regime delle finestre mobili alle prestazioni dei fondi pensioni, occorre aspettare i 12 mesi dopo la maturazione del diritto alla pensione pubblica (che coincide con il diritto anche a quella integrativa).

Il settore pubblico. Diversamente da quanto accade nel settore privato, dove i contributi e il trattamento di fine rapporto (tfr) sono materialmente accantonati da datore di lavoro e lavoratori presso i fondi pensione, nel settore pubblico l'accantonamento delle somme (e la loro rivalutazione) avviene figurativamente (virtualmente). Infatti, l'Inpdap conteggia questi importi, pur in assenza di reale disponibilità finanziaria, e li materializza, erogandoli al fondo pensione, solo in presenza di una cessazione del rapporto di lavoro che determini anche la cessazione definitiva del rapporto previdenziale.

La continuità iscrittiva. Il principio della “continuità iscrittiva” prevede che, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore continua ad essere iscritto all’Inpdap, è esclusa la liquidazione delle somme (tfr e rivalutazioni) al fondo pensione. Quest’ultimo, di conseguenza, non è messo nelle possibilità di erogare la “piena” prestazione (rendita) al lavoratore.

La pensione integrativa. La pensione integrativa (erogata dal fondo pensione), spiega la circolare n. 24/2011 dell’Inpdap, si consegue al raggiungimento dell’età pensionabile e di un minimo di partecipazione al fondo. Dunque, non costituisce requisito di accesso la cessazione del rapporto di lavoro; pertanto la prestazione può essere ottenuta anche prima della conclusione della carriera lavorativa. Secondo l’Inpdap le richieste di pensione integrative prima della cessazione del rapporto di lavoro potrebbe crescere dopo l’introduzione della finestra mobile, tenuto conto che la Covip ha precisato che il diritto alla prestazione del fondo pensione è connesso alla maturazione del diritto all’accesso e non del (successivo) diritto alla decorrenza della pensione obbligatoria.

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