Premessa – Contributi più cari per i dipendenti delle imprese del credito. Infatti, a decorrere dal mese di gennaio 2014, fino al mese di giugno 2014, viene ripristinato l’obbligo del versamento del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento del Fondo di Solidarietà per i dipendenti del Credito. L’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 1% computati dal primo marzo 2014 e fino alla data di versamento. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 5409 del 17 giugno 2014.
Fondo di solidarietà – Stiamo parlando, in particolare, del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, all’occupazione e alla riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, recapitato dal Ministero del Lavoro con il Decreto n.157/2000. Il fondo eroga prestazioni a favore dei lavoratori di aziende facenti parte di gruppi creditizi o che applicano i contratti collettivi del credito e i relativi contratti complementari. L’attività del fondo, consistente nell’erogazione di specifiche somme, è distinta in ordinaria e straordinaria. L’attività cosiddetta ordinaria consiste nel finanziamento di programmi formativi, di eventuali misure di contenimento della spesa derivanti da riduzioni collettive di orario (con conseguente riduzione di salario) e di erogazioni di somme riconducibili alla sospensione dell’attività lavorativa. Si tratta di tipologie di prestazioni di norma non utilizzate, assimilabili a Contratti di Solidarietà e a una sorta di CIG interna alla categoria. La prestazione utilizzata invece unicamente nel settore creditizio è quella straordinaria, cioè l’assegno di accompagnamento alla pensione.
La proroga – La proroga, in particolare, deriva dall’art. 8, c. 2-bis del D.L. n. 150/2013 che ha differito l’obbligo del versamento contributivo di cui alla Riforma Fornero (art. 3, c. 42, della L. n. 92/2012) al 30 giugno 2014, o alla data di definizione dell’adeguamento, se anteriore. Tale differimento, tra l’altro, comporta sia la proroga della possibilità di emanare, con D.I. di natura non regolamentare, norme in deroga alla disciplina dei regolamenti emanati ai sensi dell’art. 1, c. 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477 che la proroga della disciplina contenuta nei D.I adottati ai sensi del medesimo articolo, così come convertito con modificazioni dalla legge e successive proroghe. Pertanto, a essere prorogati sono tutti obblighi contributivi previsti per il finanziamento delle prestazioni medesime.
Decreti attuati – Ciò detto, l’INPS sottolinea che a oggi gli unici decreti di natura non regolamentare adottati sono stati il Decreto 26 aprile 2010 n. 51635 e il Decreto 3 agosto 2012 n. 67329; quindi, sono ammessi agli interventi previsti dai Fondi di solidarietà del Credito tutti i soggetti le cui istanze siano state inoltrate all’INPS entro la data del 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell’adeguamento di cui all’art. 3, comma 42, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore.
Ripristino contributo di solidarietà - Sulla base dei suddetti indirizzi legislativi, a decorrere dal mese di gennaio 2014 fino al mese fino giugno 2014, viene ripristinato l’obbligo del versamento del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento del Fondo di Solidarietà per i dipendenti del Credito. Ai fini del versamento del contributo ordinario, le aziende dovranno: calcolare l’ammontare del contributo dovuto; riportare il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "contr. ord. DM 158/2000 (Credito)" e dal codice di nuova istituzione "M101"; indicare nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" rispettivamente il numero e le retribuzioni dei dipendenti a tempo indeterminato; riportare nessun dato nella casella "numero giornate".
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