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Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 39/2012, ha chiarito che i Fondi di solidarietà bilaterali, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, devono assicurare come minimo la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale che sia almeno equivalente a un ottavo delle ore lavorabili.
Il quesito – L’ANIA ha avanzato richiesta d’interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, c. 4 e 31, della L. n. 92/2012 (Riforma del Lavoro). La prima disposizione, “al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti”, prevede la possibilità, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, “con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”. Ciò detto, i chiarimenti - in particolare - riguardano il secondo dei commi su citati, secondo il quale i fondi “assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria”.
Risposta del M.L.P.S. – Nonostante la formulazione normativa sembrerebbe introdurre un limite decisamente rigido alla possibilità di intervento di tali fondi, “scontrandosi” in qualche modo con le finalità – ben evidenziate dal Legislatore – di garantire “adeguate” forme di sostegno al reddito, il Ministero del Lavoro ritiene che il citato comma 31 dell’art. 3 vada “finalisticamente” e sistematicamente interpretato. In altri termini, la disposizione va intesa nel senso che i fondi “assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale” e che sia “almeno” di “durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile”. Ciò significa, che tale prestazione, al fine di garantire “adeguate” forme di sostegno al reddito non può non assicurare un intervento di durata “almeno pari ad un ottavo delle ore lavorabili”. Del resto, conclude il M.L.P.S., un’interpretazione formalistica della disposizione, oltre a contrastare con il citato obiettivo, non sarebbe sorretta da alcun interesse di carattere “pubblicistico”, atteso peraltro che gli interventi dei fondi di solidarietà bilaterali non richiedano investimenti a carico della finanza pubblica.