Premessa – L’INPS, con la circolare n. 99/2014, ha riepilogato la disciplina dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito introdotti dalla Riforma Fornero (art. 3, c. da 4 a 47 della L. n. 92/2012). In particolare, è stato precisato che l’istituzione di tali Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Essi, inoltre, non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS. Da notare, inoltre, che le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.
Riforma Fornero – La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 3 ha introdotto un sistema di sostegno al reddito per i lavoratori dei diversi settori economici, attraverso la costituzione di appositi Fondi di solidarietà. Tali fondi, in particolare, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Al riguardo, è intervenuta successivamente la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 185 della L. n. 147/2013), che sopprime il termine del 31 ottobre 2013 connesso alle specifiche procedure di costituzione dei Fondi obbligatori, alternativi e residuale, nonché alle procedure di adeguamento dei Fondi esistenti. Ma vediamo ora la disciplina prevista per ciascuno dei Fondi di solidarietà stabiliti dalla Riforma Fornero.
Adeguamento Fondi esistenti – Iniziando dai Fondi esistenti, è stato stabilito che essi devono essere adeguati alle norme previste dalla Riforma Fornero, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Fondi facoltativi – Secondo quanto previsto dalla Riforma Fornero, è prevista, inoltre, la possibilità di costituire i Fondi di solidarietà di cui al comma 4, con le medesime modalità previste per l’istituzione obbligatoria, in favore di settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Tali Fondi hanno la finalità di: assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale, previsti dalla normativa vigente; prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.
Fondi alternativi – In alternativa ai Fondi di solidarietà ex art. 3, c. 4, le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi Fondi bilaterali ovvero dei Fondi interprofessionali, alle finalità perseguite dai c. da 4 a 13 dell’art. 3 della Riforma Fornero. I Fondi alternativi, in particolare, devono prevedere misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.
Fondo residuale - I Fondi di solidarietà residuali, invece, sono attivabili dal 1° gennaio 2014 dai datori di lavoro e classi dimensionali superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, in quanto non sono stati stipulati accordi o contratti collettivi volti all’attivazione di Fondi di solidarietà di settore. Tale Fondo, in particolare, garantisce la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, per una durata non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
Le prestazioni – Quanto alle prestazioni, i suddetti Fondi di solidarietà assicurano la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto, della Legge n. 164 del 20 maggio 1975, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale. I suddetti Fondi, tra l’altro, possono anche erogare le seguenti tipologie di prestazioni: prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali; assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.