30 agosto 2012

Fondi di solidarietà. Incontro rinviato a fine settembre

Nessuna novità ancora sulla costituzione dei fondi di solidarietà che dovranno tutelare i lavoratori impiegati in settori scoperti dalla CIGS
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il confronto fra le parti sociali sulla sostituzione della cassa integrazione guadagni in deroga prevista dalla riforma Fornero (L. n. 92/2012) slitta in autunno. Infatti, per uno dei settori più interessati del provvedimento, quello del terziario, il primo incontro fra sindacati e Confcommercio dovrebbe tenersi nella seconda metà di settembre. In particolare, l’istituzione del fondo di solidarietà ha il compito di tutelare tutti quei lavoratori di imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti nei settori non coperti da cassa integrazione. A tal proposito, giova ricordare che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della riforma Fornero (18 luglio 2012), le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di accordi collettivi e contratti collettivi, dovranno emanare un decreto istitutivo che stabilirà l’ambito di operatività dei fondi, identificando i settori e i limiti dimensionali delle aziende destinatarie. In altre parole, s’intende assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Intanto s’innalza una leggera preoccupazione da parte dei sindacati sulle coperture, tant’è che secondo Confcommercio è “necessario fare attenzione al costo del lavoro”.

Fondi bilaterali esistenti – In alternativa, anche nei settori dove già operano dei sistemi di bilateralità è possibile operare un adeguamento al fine di perseguire gli stessi fini dei fondi di solidarietà. Secondo Franco Martini, segretario della Filcams Cgil, è proprio questo lo strumento più idoneo per ottemperare agli obblighi imposto dall’art. 3 della riforma Fornero: “nell’ottica di utilizzare ciò che già possediamo, si tratterebbe di modificare il loro statuto per adeguarli alle nuove funzioni”. Anche il segretario generale aggiunto della Cisl, Giorgio Santini, opta per il restyling degli enti già esistenti; mentre rimane perplesso sulla possibile confluenza nei fondi di solidarietà di quelli interprofessionali esistenti “perché non si possono distrarre fondi destinati alle politiche attive, a meno che non si preveda un secondo canale contributivo”. Qualora si adeguasse il sistema bilaterale già esistente, saranno gli accordi e i contratti collettivi a stabilire: l’aliquota di finanziamento (non inferiore allo 0,20%); i tipi di prestazione erogabili; un sistema di adeguamento della contribuzione e delle prestazioni anche in funzione dell’andamento della gestione avendo come obiettivo primario quello dell’equilibrio finanziario del fondo; l’utilizzo di una parte dei contributi versati per alimentare l’eventuale fondo interprofessionale; i criteri e i requisiti per la gestione dei fondi.

Il problema dei nuovi costi – A questo punto, però, si solleva un altro problema legato all’istituzione del fondo di solidarietà: l’aumento del costo del lavoro. A sottolinearlo è Jole Vernola, direttore centrale delle Politiche del lavoro e del welfare di Confcommercio: “La congiuntura impone alle imprese la massima attenzione sul fronte della spesa. Si tratterà, quindi, di definire con attenzione l'entità del contributo richiesto, visto che la riforma Fornero detta solo le modalità di riparto dello stesso tra datore di lavoro e lavoratore”. Su questo punto l’associazione di categoria ha fatto già sapere che intende valutare con attenzione l’entità del fabbisogno, contando sulla possibilità di rimodulare il contributo nel momento in cui dovesse cambiare lo scenario di riferimento.

Il fondo di solidarietà residuale – Nel caso in cui le parti non avranno istituto il fondo di solidarietà bilaterale ordinario, entro il 31 marzo 2013, si provvederà a costituire un fondo di solidarietà residuale, rivolto ai datori di lavoro con oltre 15 dipendenti, esclusi dall’intervento della Cig. Esso garantisce un assegno ordinario pari alla CIG per un periodo non superiore a un 1/8 delle ore complessivamente lavorabili (in un biennio mobile), per le stesse cause di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste per la CIG.

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