Premessa – Rinviato al 16 di dicembre il termine entro il quale le imprese appartenenti al Fondo di solidarietà residuale dovranno versare il contributo dello 0,50%, riferito al periodo “gennaio–settembre 2014”, senza nessun interesse. La scadenza del primo appuntamento, invece, coincide con il 17 di novembre e interessa i contributi del mese di ottobre. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 6897/2014 indicando altresì i soggetti obbligati e quelli esclusi dal nuovo contributo sulla base dei codici statistici contributivi e dei codici attività Ateco 2007.
Fondo di solidarietà residuale – In particolare, stiamo parlando del Fondo di solidarietà residuale introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), operativo a decorrere dal 1° gennaio 2014, volto a tutelare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, con più di quindici dipendenti. Sono tenute al versamento le imprese che impiegano, in media, più di 15 dipendenti. È importante che tale soglia dimensionale venga verificata ogni mese, sul semestre precedente.
Il contributo - Per alimentare le prestazioni del suddetto Fondo, è previsto il versamento:
• di un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
• di un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Le scadenze – L’INPS, con la circolare n. 100/2014, aveva fissato come prima scadenza utile il 16 settembre 2014, mentre per i contributi dei mesi da gennaio fino a luglio aveva fissato la scadenza al 16 dicembre con la maggiorazione dell’1% per interessi legali. Successivamente, a seguito delle lamentele giunte da più parti (specie dai Consulenti del Lavoro), è arrivato il dietrofront dell’INPS con un comunicato stampa del Direttore generale dell’INPS, Mauro Nori, nel quale viene comunicato che “nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro novembre il contributo ordinario per i fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio-settembre”. Ora, con il messaggio n. 6897/2014 è stato confermato che i contributi per le mensilità da gennaio a settembre 2014, dovranno essere versati entro il 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Resta, invece, estraneo alla sistemazione agevolata il contributo relativo a ottobre 2014, che dovrà essere versato entro i termini ordinari, ossia il 17 novembre 2014.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata