Premessa - “Nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro novembre il contributo ordinario per i fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio-settembre”. Ad assicurarlo è il Direttore generale dell’INPS, Mauro Nori, che torna sulla recente circolare n. 100 nella quale vengono illustrati le caratteristiche tipiche e gli obblighi di versamento nei confronti del Fondo di solidarietà residuale.
Fondo di solidarietà residuale – La Riforma Fornero (L. n. 2/2012) ha introdotto tre livelli di tutele per le imprese in stato di crisi: il primo è demandato alle parti sociali che, tramite accordi, possono costituire dei propri fondi (settoriali) per garantire ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto, in tutti i casi di riduzione o sospensione dell'attività; in alternativa, in quei settori ove è presente un consolidato sistema di bilateralità, la legge consente la possibilità che detti Fondi (c.d. bilaterali puri) possano adattare i propri regolamenti agli scopi perseguiti dalla riforma. Infine, troviamo il Fondo residuale che il legislatore ha individuato per tutelare i lavoratori delle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori sprovvisti di ammortizzatori sociali.
I contributi - Per alimentare le prestazioni del suddetto Fondo, è previsto il versamento:
• di un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
• di un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Al riguardo, è bene precisare che le imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale non riceveranno comunicazioni in merito; infatti, aziende e intermediari potranno verificare l'esistenza dell'obbligo contributivo attraverso la consultazione del cassetto previdenziale.
Imprese destinatarie - Sono destinatarie del versamento al nuovo Fondo le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre. È importante che tale soglia dimensionale venga verificata ogni mese, sul semestre precedente. A tal fine si tiene conto di tutti i lavoratori, di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti ecc.), con esclusione di apprendisti, assunti con contratto d'inserimento e reinserimento lavorativo. I datori di lavoro, titolari di più posizioni contributive e che realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno segnalarlo alle strutture territoriali Inps di competenza. Sul punto, l'istituto di previdenza fa presente che, laddove l'impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti previdenziali (ad esempio, industria e commercio), il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ciascuna attività.
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