18 giugno 2015

Fondi di solidarietà. Richiesta online per l’assegno ordinario

Stop alle richieste cartacee. Da ieri la domanda per ottenere l’assegno ordinario e di formazione dei fondi di solidarietà si fa solo online

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’INPS, con la circolare n. 122 di ieri, ha fornito le modalità operative per la presentazione telematica delle domande di assegno ordinario e di formazione dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 3 Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero). La domanda, accessibile tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto, è disponibile nel portale INPS (www.inps.it) nei “Servizi OnLine” accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà”.
La procedura, che è unica per tutti i fondi, riguarda esclusivamente i fondi di solidarietà pienamente operativi, ovvero i fondi adeguati con disponibilità di risorse, il cui decreto è già stato pubblicato, nonché i fondi di cui è stato già nominato il comitato amministratore. Ad oggi, in particolare, sono pienamente operativi i fondi relativi ai settori: del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza; del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane; del personale dipendente da aziende del credito cooperativo; del personale dipendente di aziende del settore del credito.

Ciò detto, l’Istituto previdenziale comunica che da ieri (giorno di pubblicazione della circolare) non sarà più possibile presentare domanda con altri canali (es. SOLICRE per le domande di finanziamento dei programmi formativi del fondo credito), in quanto verranno chiusi. Quindi, per le aziende che si sono avvalsi di modalità differenti da quelle telematiche, dovranno ripresentare la domanda online.

L’assegno ordinario e di formazione
- Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito (art. 3 della L. n. 92/2012), introdotto dalla Riforma Fornero per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, così da assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, prevede l’erogazione di diverse tipologie di prestazione, tra cui appunto l’assegno ordinario e di formazione.

Sul punto, viene precisato che le istanze di accesso ai vari Fondi, possono essere inoltrate per un periodo massimo di tre mesi, eccezionalmente prorogabile, sempre trimestralmente, fino ad un massimo di 12 mesi. A tal proposito, il ministero del Lavoro (nota n. 40/7068 del 11/12/2014) ha previsto che i Comitati amministratori possano procedere a deliberare interventi anche per un periodo continuativo fino a 12 mesi, esclusivamente per quei fondi che espressamente prevedono che, per la prestazione in commento, le domande di accesso possono riguardare interventi non superiori a dodici mesi. In particolare, stiamo parlando: del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e del Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.
Per tutti gli altri Fondi già operativi, l’istanza deve essere presentata, come sopra specificato, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili trimestralmente fino a un massimo di dodici.
Resta fermo che, qualora l’impresa abbia fruito di dodici mesi consecutivi di intervento, una nuova istanza può essere proposta, per la medesima unità produttiva, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

In ogni caso, l’assegno ordinario riferito a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio mobile.

Presentazione
– Veniamo ora alle modalità d’invio telematico delle domande di accesso alle prestazioni in trattazione. Innanzitutto, bisogna tenere presente che le istanze devono essere presentate in riferimento alla matricola sulla quale insistono i lavoratori sospesi o ad orario ridotto ovvero in riferimento alla matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva.

Una volta completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi. L’azienda, al momento della presentazione, dovrà indicare il Fondo al quale richiede l’intervento, il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione ovvero formazione. Questi ultimi dati dovranno essere distinti per qualifica lavoratori (operai, impiegati, quadri o dirigenti).
Costituiscono parte integrante della domanda, l’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori, che dovranno essere allegati alla stessa. Qualora l’azienda sia stata interessata da operazioni societarie, ai fini di una compiuta istruttoria, dovranno essere indicati, nel campo note oppure allegando un’apposita dichiarazione, i codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni pregresse.

Per la domanda di assegno ordinario, sono state predisposte per ciascuna causale delle apposite schede che costituiscono parte integrante della domanda, nonché un allegato tecnico esemplificativo delle singole causali. Le singole schede saranno rese disponibili anche all’interno della procedura. L’azienda, pertanto, al momento dell’inoltro della domanda, deve compilare e allegare la scheda relativa alla causale invocata.
Le medesime schede, inoltre, devono essere compilate sia in caso di prima istanza che in caso di istanza di proroga. In quest’ultimo caso, nel campo “Ulteriori annotazioni”, deve essere indicata la causa eccezionale per la quale l’azienda necessita di una proroga del trattamento.

Attenzione. Non potranno essere istruite e portate all’attenzione del Comitato amministratore domande mancanti della suddetta documentazione.

Infine, nel quadro delle dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro, è stato predisposto un apposito campo per eventuali comunicazioni datoriali essenziali all’istruttoria della domanda, nonché per l’invio di documenti in formato PDF. In particolare, per la sola Formazione è obbligatorio allegare un ulteriore elenco dei lavoratori, nel quale vanno specificate, per ciascun beneficiario, la retribuzione oraria lorda, il numero delle ore di formazione e la retribuzione da finanziare. Nel manuale operativo della procedura sono spiegate le modalità per allegare questo documento.
Con lo stesso flusso telematizzato le domande, alle quali viene attribuito il numero di protocollo, verranno inviate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria, differenziata a seconda del fondo di riferimento, ed il successivo inoltro, per il tramite della Direzione Generale, al Comitato Amministratore.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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