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Premessa. In data 21 settembre 2011, la Covip, dopo il procedimento di pubblica consultazione avviato nello scorso mese di giugno, ha approvato le disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive.
Il campo di applicazione. Il perimetro di applicazione è quello delle forme pensionistiche collettive, intendendosi per tali, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto n. 252 del 2005:
- i fondi pensione negoziali di nuova istituzione;
- i fondi pensione aperti che raccolgono adesioni su base collettiva;
- le forme pensionistiche preesistenti iscritte allo specifico Albo presso l’Autorità di Vigilanza.
Verranno presi in considerazione tutti i profili rilevanti di un rapporto di previdenza complementare, con divieto di discriminazione diretta e indiretta da parte sia delle fonti istitutive, alle quali compete innanzitutto la definizione dei profili contributivi e le condizioni di partecipazione, sia da parte delle stesse forme pensionistiche complementari.
L’obbligo di informazione. Le forme pensionistiche complementari collettive hanno l’obbligo di informare la Covip in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni ostative eventualmente sussistenti.
Divieto di discriminazione del calcolo. Con specifico riferimento a quei fondi pensione che eroghino direttamente le prestazioni, viene ribadito il divieto di operare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta per quanto riguarda il relativo calcolo, nonché le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.
La redazione della relazione. Inoltre, si introduce un onere aggiuntivo rispetto al quadro attualmente vigente, costituito dalla redazione di un’apposita relazione. Essa deve essere redatta da un attuario, il quale conterrà un’indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità. Nel caso in cui venga rilevato che l’utilizzo del fattore sesso, per una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, vanno comunicate all’Autorità di Vigilanza entro 60 giorni dall’acquisizione del bilancio tecnico, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.
Il primo invio va operato entro e non oltre il prossimo 31 ottobre 2011