19 novembre 2014

Fondo amianto. Addizionale al rialzo

Aggiornata, per l’anno 2014, l’addizionale INAIL per il Fondo vittime dell’amianto

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Leggero aumento contributivo per il fondo vittime dell’amianto. Infatti, dall’anno 2014 le addizionali dovute sui premi assicurativi INAIL/IPSEMA si attestano rispettivamente all’1,33% e allo 0,02% (misura invariata rispetto allo scorso anno). L’importo della prestazione aggiuntiva è stata disposta con determinazione presidenziale del 3 novembre 2014, n. 328.

L’addizionale - Il Fondo vittime dell’amianto, istituito con la Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007), dispone l'erogazione di uno speciale beneficio a favore dei lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta - dall'INAIL e dall'ex IPSEMA - una patologia asbesto-correlata per esposizione all'asbesto e alla fibra "fiberfrax", nonché dei loro familiari titolari di rendita a superstiti. Si tratta di una prestazione erogata d'ufficio dall'INAIL aggiuntiva alla rendita già percepita. Il Fondo - con contabilità autonoma e separata - è finanziato con risorse provenienti dal bilancio dello Stato e dalle imprese. Gli interessati, per ottenere il beneficio, non devono presentare alcuna istanza.

Voci di tariffa - Le imprese tenute al versamento dell'addizionale sono classificate secondo le vigenti tariffe dei premi alle seguenti voci: gestione artigianato voci di lavorazione (3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200); gestione industria voci di lavorazione 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220; gestione terziario - voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220; gestione altre attività voci di lavorazione 3620, 4100, 6100, 7100. Al riguardo, si rammenta che le gestioni trasporto merci e trasporto passeggeri sono di competenza dell'ex IPSEMA.

La misura – Il Fondo vittime amianto è finanziato con un'addizionale ai premi versati all'INAIL e al soppresso IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici per esposizione all'amianto. A partire dall’anno 2014 la Determina presidenziale del 3 novembre 2014 ha fissato tale misura all’1,33% per le voci INAIL e allo 0,02% per l'ex IPSEMA. Ricordiamo, infine, che l'addizionale va pagata annualmente.
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