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I datori di lavoro con più di 15 dipendenti che alla data del 1° gennaio 2016 risultavano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale (ora “Fondo di integrazione salariale”), dovranno corrispondere la nuova aliquota di contribuzione, pari allo 0,65%, dalla predetta data. Mentre i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze tra 5 e 15 lavoratori o comunque non già rientranti nel Fondo di solidarietà residuale, dovranno attendere le opportune istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento, che verranno fornite con il Decreto Interministeriale citato all’art. 28, co. 4 del D.Lgs. n. 148/2015.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 306/2016.
Fondo di integrazione salariale – Il nuovo Decreto Legislativo che rivisita la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (n. 81/2015), all’art. 29 ha previsto che il Fondo di solidarietà residuale, disciplinato dalla Riforma Fornero (art. 3, commi 19 e ss. della L. n. 92/2012) e istituito con D.I. n. 79141/2014,a decorrere dal 1° gennaio 2016 assuma la denominazione di “Fondo di integrazione salariale”. Da tale data, quindi, si applicano tutte le disposizioni contenute nel predetto articolato, oltre a quelle che ora disciplinano il fondo residuale, previste dall’art. 28 del D.lgs n.148/2015. Di conseguenza, non trovano più applicazione le norme contenute nel decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n. 79141/2014.
Si ricorda che sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito dei trattamenti di integrazione salariale e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Da notare che ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.
Contributo ordinario – Tali Fondi, ai sensi dell’art. 29, co. 8 del D.Lgs. n. 148/2015, sono finanziati - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - dai seguenti contributi:
Contributo addizionale – Si precisa, infine, che è possibile stabilire anche un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro connesso all’utilizzo dell’assegno di solidarietà, pari al 4% della retribuzione persa.