Premessa – Arriva in Gazzetta Ufficiale il Decreto 7 febbraio 2014 che dà il via al fondo di solidarietà introdotto tempo fa dalla riforma Fornero (L. n. 92/2012). Per finanziare tale fondo, le imprese sono chiamate a versare un contributo dello 0,50%, così ripartito: imprese (0,33%) e lavoratori (0,17%). I destinatari della norma sono le imprese esclusi dalla CIG e che occupano più di 15 dipendenti. Oltre al nuovo contributo, le imprese sono chiamate a corrispondere anche un contributo aggiuntivo del 3%, che aumenta al 4,5% per le imprese con più di 50 dipendenti, sulla quota di retribuzione persa dai lavoratori. La palla ora passa all’INPS che dovrà individuare, entro 30 giorni, chi è tenuto al versamento del contributo e le relative modalità operative.
Fondo di solidarietà residuale – Il fondo di solidarietà residuale è stato introdotto dalla riforma Fornero (L. n. 92/2012) e successivamente ripresa dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013). L’ex ministro del Welfare in precedenza aveva previsto che se il Governo non avesse istituito il fondo di solidarietà bilaterale ordinario, entro il 31 marzo 2013, si provvedeva a costituire un fondo di solidarietà residuale, rivolto ai datori di lavoro con oltre 15 dipendenti, esclusi dall’intervento della Cig. Per accelerare l’entrata in vigore del suddetto fondo residuale, la Legge di Stabilità 2014 ha fissato la misura di contribuzione, dal 1° gennaio 2014, pari allo 0,5% ripartita tra azienda (2/3) e lavoratori (1/3).
Legge di Stabilità 2014 – L’obiettivo del fondo è quello di assicurare tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ai dipendenti da imprese appartenenti a settori non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione salariale, con più di 15 dipendenti.
La prestazione – La natura della prestazione funziona come la cassa integrazione, con la differenza che venga riconosciuta in caso di cessazione attività. Per aver diritto alla tutela del nuovo fondo, le imprese dovranno versare una contribuzione in misura ordinaria, in quanto non è stato previsto l'accredito figurativo. Quanto alla durata, essa è pari a un periodo massimo di tre mesi continuativi e, in casi eccezionali, può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile. Possono avere diritto alla prestazione i dipendenti (esclusi i dirigenti) di imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente l'inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro.
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