Premessa - La Fondazione Studi CdL, con la circolare n. 17 del 15 ottobre 2014, ha provveduto a fornire in favore di tutti i consulenti del lavoro presenti sul territorio nazionale un preciso indirizzo interpretativo in merito al pagamento del contributi arretrati, pari allo 0,50% da destinare al fondo di solidarietà residuale. A tal proposito, i CdL affermano che l’obbligo contributo – che scade il 16 novembre 2014 – sussiste anche in riferimento ai lavoratori per i quali il rapporto di lavoro si sia interrotto nel periodo “gennaio- settembre 2014”, ancorché i medesimi lavoratori non potranno mai beneficiare della eventuale corrispettiva prestazione, stante appunto l’avvenuta cessazione del rapporto. Analogo orientamento va tenuto con riferimento alla cessazione di azienda nel periodo “gennaio–settembre 2014”. In quest’ultimo caso, occorre rinviare l’Uniemens relativo all’ultimo mese di attività, mentre il versamento del contributo ordinario in F24 dovrebbe essere effettuato indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività.
La normativa - La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 3 ha inteso universalizzare le tutele previdenziali in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Lo strumento scelto per arrivare a tal fine è quello dei fondi di solidarietà bilaterale, costituiti, nei settori non coperti da cassa integrazione, mediante accordo tra rappresentanze sindacali e datoriali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e istituiti come previdenziali autonome dell’INPS con decreto del Ministero del Lavoro. Ora, siccome la natura giuridica del diritto pubblico del fondo ha reso necessario l’individuazione dello strumento del decreto interministeriale ai fini della loro valida istituzione, l’INPS ha dovuto prevedere l’istituzione di un fondo di solidarietà residuale che garantisse la tutela previdenziale ai soggetti non aventi diritto alla cassa integrazione guadagni straordinaria e ordinaria anche per effetto della mancata stipulazione dei fondi di solidarietà bilaterali.
Fondo di solidarietà residuale – In particolare il Fondo di solidarietà residuale è stato istituito, come gestione autonoma presso l’INPS, con il D.I. n. 79141 (Lavoro-MEF) del 7 febbraio 2014. Nel dettaglio, le imprese sottoposte all’imposizione contributiva del Fondo sono: le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti; le imprese che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione salariale. Sono, invece, escluse dall’obbligazione contributiva, le imprese di rilevanza pubblica nulla rilevando l’eventuale iscrizione del lavoratore nella gestione ex INPDAP in conseguenza di articolati percorsi lavorativi di passaggio da enti di diritto pubblico a enti di diritto privato e relativo esercizio di mantenimento di iscrizione nella gestione ex INPDAP. Quanto alle modalità di erogazione della prestazione, essa viene calcolata con le stesse regole previste in materia di CIGO e CIGS inclusive del massimale al netto della riduzione pari all’importo derivante dall’applicazione delle aliquote previste per gli apprendisti. La prestazione viene riconosciuta per un massimo di tre mesi continuativi prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 9 mesi. Sul fronte dell’imposizione contributiva, sono previste sostanzialmente due tipologie di contributi: uno ordinario e l’altro addizionale. Il contributo ordinario è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui: 2/3 a carico del datore; 1/3 a carico del lavoratore. Il contributo addizionale invece, è completamente a carico del datore di lavoro, il cui obbligo nasce in subordine all’accettazione da parte del fondo della richiesta di accesso alle relative prestazioni. Tale contributo è pari: al 3%, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti; al 4,50%, per le imprese che ne occupano più di 50 dipendenti. In quest’ultimo caso, la percentuale è calcolata sulle retribuzioni perse in seguito alla sospensione o alla riduzione dell’attività.
Indicazioni operative – Quanto ai termini per il versamento del contributo ordinario, l’INPS ha aggiornato di recente le procedure informatiche e dato la possibilità di versare l’importo dovuto per le mensilità che vanno da gennaio a settembre 2014. L’ultima data utile a tale scopo senza applicazione di sanzioni ed interessi è stata fissata al 16 dicembre 2014. Mentre, il versamento corrente decorre con la mensilità di ottobre 2014 da versare entro il 17 novembre 2014. Alla luce di ciò, e in attesa dei chiarimenti ufficiali da parte dell’INPS, i CdL specificano che: tale obbligo, in via prudenziale, sussistente anche in riferimento ai lavoratori per i quali il rapporto di lavoro si sia interrotto nel periodo “gennaio- settembre 2014”, ancorché i medesimi lavoratori non potranno mai beneficiare della eventuale corrispettiva prestazione, stante appunto l’avvenuta cessazione del rapporto. Analogo discorso va fatto in caso di cessazione di azienda nel periodo “gennaio–settembre 2014”. Particolare è il caso dell’impresa in possesso di più posizioni contributive aperte. Per tali aziende, infatti, il requisito occupazionale (più di 15 dipendenti) dovrebbe essere determinato computando i lavoratori denunciati su più matricole. Pertanto, indipendentemente dal codice “Tipo Azienda”, in caso di superamento del limite dei 15 dipendenti con più matricole, dovrebbe essere richiesta l’attribuzione del codice “2C”.