4 settembre 2014

Fondo di solidarietà residuale. Versamenti al via

A breve partiranno i primi versamenti dei contributi per alimentare il Fondo di solidarietà residuale che tutela le imprese escluse dalla cassa integrazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Dal prossimo 16 settembre 2014 parte il versamento del contributo ordinario al nuovo fondo di solidarietà. Il contributo è pari allo 0,5%, di cui lo 0,33% a carico dell’azienda e lo 0,17% dei lavoratori. A essere interessate sono tutte le imprese che nel semestre febbraio/luglio hanno avuto più di 15 dipendenti; requisito dimensionale, questo, che va verificato ogni mese con riferimento al semestre precedente. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 100/2014.

Fondo di solidarietà residuale –
In particolare, stiamo parlando del Fondo di solidarietà residuale introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), operativo a decorrere dal 1° gennaio 2014, volto a tutelare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, con più di quindici dipendenti.

Il contributo - Per alimentare le prestazioni del suddetto Fondo, è previsto il versamento:
  • di un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
  • di un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Imprese destinatarie - Sono tenute al versamento le imprese che impiegano, in media, più di 15 dipendenti. È importante che tale soglia dimensionale venga verificata ogni mese sul semestre precedente. A tal fine si tiene conto di tutti i lavoratori, di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti ecc.), con esclusione di apprendisti, assunti con contratto d'inserimento e reinserimento lavorativo. I lavoratori a part-time sono contati in proporzione all'orario, così anche quelli intermittenti con riferimento al semestre; i lavoratori ripartiti sono parti di un'unica unità lavorativa. L'Inps evidenzia che il requisito occupazionale, poiché parametrato su sei mesi, può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo nel caso di oscillazione dei dipendenti occupati in più o fino a 15: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati in media più di 15 dipendenti; non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati in media fino a 15 dipendenti.

Il versamento –
Per ora è possibile versare solamente il contributo ordinario, in scadenza alle seguenti date:
• 16 settembre, contributo dovuto per agosto (imprese con più di 15 dipendenti nel semestre febbraio/luglio);
• 16 ottobre, contributo dovuto per settembre (imprese con più di 15 dipendenti nel semestre marzo/agosto);
• 17 novembre, contributo dovuto per ottobre (imprese con più di 15 dipendenti nel semestre aprile/settembre);
• infine, il 16 dicembre, oltre a quello per novembre (imprese con più di 15 dipendenti nel semestre maggio/ottobre), scade anche il contributo dovuto da gennaio a luglio (le verifiche vanno fatte mese per mese su diversi semestri).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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