Premessa – In presenza di operazioni di conguaglio di prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, l’INPS tiene a precisare che la denuncia a credito azienda è limitata ai soli casi di conguaglio di prestazioni ordinarie anticipate dai datori di lavoro in nome e per conto dell’Istituto (es. indennità economiche di malattia/maternità, CIG, CIGS, ecc.) e/o di misure compensative.
La normativa - La disciplina relativa al Fondo di Tesoreria, contenuta nel Decreto 30 gennaio 2007, prevede all’art. 2, c. 2 che le prestazioni a carico del Fondo debbano essere liquidate integralmente dal datore di lavoro, salvo conguaglio delle quote a carico del Fondo stesso, “a valere prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”. Al riguardo, l’INPS ha precisato che le prestazioni e/o anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate al Fondo Tesoreria e ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l’erogazione della prestazione.
Chiarimenti INPS - Nonostante il suddetto dettato normativo, capita spesso che le aziende eroghino direttamente ai lavoratori anticipazioni o liquidazioni di competenza del Fondo di Tesoreria e le pongono a conguaglio, per un ammontare superiore a quello del singolo mese cui si riferisce la denuncia contributiva. In tali ipotesi, ossia in presenza di operazioni di conguaglio di prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, l’INPS tiene a precisare che la denuncia a credito azienda è limitata ai soli casi di conguaglio di prestazioni ordinarie anticipate dai datori di lavoro in nome e per conto dell’Istituto (es. indennità economiche di malattia/maternità, CIG, CIGS, ecc.) e/o di misure compensative. In caso di incapienza mensile, resta fermo l’obbligo di richiedere l’intervento diretto del Fondo di Tesoreria, che provvederà a erogare l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza. L’interpretazione dell’Istituto previdenziale, tra l’altro, è sostenuta dal fatto che le suddette disposizioni legislative traggono origine da precise indicazioni comunitarie che inibiscono la trasmissione di flussi Uniemens contenenti recuperi (sia a titolo di liquidazioni che di anticipazioni) di trattamenti di fine rapporto per importi maggiori rispetto alla capienza mensile. Inoltre è bene precisare che, nelle ipotesi di liquidazioni ai lavoratori di trattamenti di fine rapporto, comprensivi della quota di competenza del Fondo di Tesoreria, coincidenti con la cessazione dell’attività e della posizione contributiva, non potranno trovare accoglimento eventuali istanze di rimborso/compensazione proposte. Infine, per ottimizzare gli aspetti gestionali connessi alla riscossione mensile delle quote di Tfr, il codice di autorizzazione “1R” assume il nuovo e più ampio significato di “azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
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