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Tra i controlli e le verifiche da effettuare per l’elaborazione della busta paga di dicembre c’è l’obbligo, posto in capo al datore di lavoro, di provvedere alla verifica di spettanza del trattamento integrativo in favore del lavoratore. Il riconoscimento del TIR infatti è automatico e non necessita di espressa richiesta da parte del lavoratore, però la legge prevede che sia subordinato al possesso di specifici requisiti di capienza ed incapienza che rendono talvolta complicata la determinazione dei requisiti di spettanza e la definizione dell’importo da riconoscere in via definitiva a dicembre. Vediamo come procedere.
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è, per definizione, una retribuzione differita che matura nel corso del rapporto di lavoro e viene corrisposta, di regola, al momento della sua cessazione, indipendentemente dalla causa (dimissioni, licenziamento, pensionamento, ecc.).
La disciplina è oggi accentrata nell’art. 2120 c.c., come modificato dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, che ha sostituito la previgente indennità di anzianità, rimodellando modalità di calcolo, rivalutazione e ambito soggettivo del diritto.
Nel tempo, il legislatore è intervenuto in chiave sistematica: da un lato con la riforma della previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005, in attuazione della L. 243/2004), dall’altro ampliando le ipotesi di anticipazione (ad es. D.Lgs. 151/2001) e sperimentando forme straordinarie di erogazione, come la liquidazione in busta paga del TFR previste dalla legge di stabilità 2015, poi cessate.
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., «in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto».
Il TFR spetta dunque:
Sono invece esclusi i lavoratori autonomi; il diritto matura solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il TFR viene accantonato annualmente, secondo una formula di base: TFR annuo = retribuzione utile annua / 13,5
La retribuzione utile comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, incluse le prestazioni in natura, ed escluse le somme corrisposte a mero titolo di rimborso spese (art. 2120 c.c.).
Occorre tenere in considerazione alcuni punti:
Retribuzione annua: 21.000 €
Quota TFR teorica:
21.000 / 13,5 = 1.555,55 €
Contributo 0,50% su retribuzione:
21.000 × 0,5% = 105 €
Quota TFR annua accantonata:
1.555,55 – 105 = 1.450,55 €
Per evitare che la somma accantonata perda valore nel tempo, l’art. 2120 c.c. prevede una rivalutazione annuale delle quote già maturate (escluse quelle dell’anno in corso).
Alla data del 31 dicembre di ogni anno, il montante TFR pregresso viene rivalutato applicando un tasso composto da:
La combinazione di componente fissa e variabile genera il coefficiente di rivalutazione da applicare al montante TFR maturato fino a fine anno precedente.
Il TFR è assoggettato a tassazione separata, secondo gli artt. 17 e 19 del TUIR, con una logica di equità:
La base di calcolo si determina il reddito di riferimento, dividendo il TFR (al netto delle rivalutazioni già tassate) per gli anni di servizio e moltiplicando per 12; a questo importo si applicano a tale reddito le aliquote IRPEF e si ottiene l’imposta teorica; si calcola l’aliquota media (imposta / reddito di riferimento) da applicare al TFR lordo per determinare l’imposta dovuta.
L’Agenzia delle Entrate, successivamente, può procedere a riliquidare l’imposta sul TFR in base all’aliquota media dei cinque anni precedenti, con eventuali conguagli a debito o credito.
L’anticipazione del TFR è istituto espressamente regolato dall’art. 2120 c.c. e, di regol, può essere richiesta dal lavoratore con almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore e può essere concessa una sola volta nel corso del rapporto. L’importo anticipato non può eccedere il 70% del TFR maturato ed è riconosciuto entro il limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto e del 4% del numero totale dei dipendenti.
Le principali causali ammesse sono:
La contrattazione collettiva o individuale può introdurre criteri di priorità tra le domande e condizioni di miglior favore, sempre nel perimetro dei principi dell’art. 2120 c.c.
Una delle prassi più diffuse – e più a rischio sanzione – è la erogazione periodica del TFR in busta paga, mensile o con cadenza fissa, in costanza di rapporto, al di fuori delle previsioni di legge o del regime sperimentale ormai superato.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 616 del 3 aprile 2025, dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, ha chiarito che:
La Corte di Cassazione (ord. n. 4670/2021) ha ribadito che solo la sussistenza degli elementi tipici del TFR consente di riconoscere alle somme natura di anticipazione; in difetto, si tratta di retribuzione corrente con obbligo contributivo pieno.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha anche ricordato le conseguenze della erogazione anticipata periodica del trattamento: le somme erogate mensilmente come “TFR in busta” diventano imponibili INPS e INAIL e non possono fruire della tassazione separata, ma concorrono al reddito imponibile IRPEF. In sede ispettiva, l’INL può intimare al datore di lavoro di ricostituire l’accantonamento TFR, adottando un provvedimento di disposizione ex art. 14 D.Lgs. 124/2004, con recupero contributivo e fiscali connesso.
La criticità si pone anche per i rapporti stagionali: l’erogazione mensile del TFR a giustificazione della “brevità” del rapporto non ne muta la natura di retribuzione differita e non rende legittima la mensilizzazione. Anche in tal caso, l’importo va trattato come retribuzione corrente, con tutte le conseguenze contributive e fiscali del caso.
In materia di Libro Unico del Lavoro, gli obblighi principali in tema di TFR possono essere sintetizzati in due punti:
La corretta evidenza contabile e documentale è fondamentale per gestire conguagli, verifiche ispettive e successive riliquidazioni dell’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il datore può erogare mensilmente il TFR in busta paga se il lavoratore è d’accordo?
No, salvo che l’erogazione possa essere qualificata come anticipazione conforme all’art. 2120 c.c..
L’INL, con nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha chiarito che:
La Cassazione (ord. n. 4670/2021) conferma che solo la presenza degli elementi identificativi dell’anticipazione consente di attribuire alle somme erogate la natura di TFR anticipato.
In quali casi il TFR può essere anticipato e quali limiti deve rispettare il datore?
Secondo l’art. 2120 c.c., l’anticipazione può essere concessa:
Le causali ammesse riguardano:
La contrattazione collettiva può stabilire criteri di priorità o condizioni migliorative, ma non può derogare ai principi cardine dell’art. 2120 c.c.
Come deve essere trattato il TFR erogato in costanza di rapporto ai fini contributivi e fiscali?
Se l’erogazione non può essere qualificata come anticipazione del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c., essa non gode del regime di tassazione separata e assume natura di retribuzione ordinaria.
in sede ispettiva, l’INL può imporre al datore di lavoro:
La criticità riguarda anche i rapporti stagionali, nei quali la mensilizzazione del TFR non è considerata conforme e le somme erogate devono essere trattate come retribuzione corrente.
TFR erogato mensilmente con accordo individuale: effetti ispettivi e ricostruzione contabile
Un’azienda del settore turistico decide di corrispondere ai propri dipendenti stagionali una quota mensile del TFR direttamente in busta paga, motivando la scelta con la breve durata dei rapporti di lavoro.
I lavoratori sono d’accordo e firmano una dichiarazione, ritenendo più conveniente ricevere importi immediati.
Durante un accesso ispettivo, l’INL contesta la prassi sulla base dei principi espressi nella nota n. 616/2025
La mensilizzazione non integra un’anticipazione di TFR poiché:
manca una richiesta del lavoratore fondata su una delle causali tassative;
non ricorre un’erogazione una tantum del TFR maturato;
non è rispettata la struttura giuridica del TFR come retribuzione differita.
Le somme già erogate devono essere qualificate come maggiore retribuzione, con conseguente:
obbligo di ricalcolo dei contributi INPS e INAIL su tutti gli importi erogati come “TFR mensile”;
recupero delle differenze contributive e dei relativi accessori;
ricostruzione dell’accantonamento TFR relativo ai periodi interessati, come se le somme non fossero mai state liquidate.
L’Ispettorato adotta un provvedimento di disposizione (art. 14, D.Lgs. 124/2004) ordinando all’azienda di uniformarsi alla disciplina dell’art. 2120 c.c. per il futuro.
L’azienda:
deve riaccantonare il TFR maturato negli anni oggetto di verifica;
deve versare i contributi omessi sulle somme trattate come retribuzione;
non può avvalersi della tassazione separata sulla parte già erogata, che rimane imponibile IRPEF ordinaria.
Il caso evidenzia il rischio operativo della mensilizzazione del TFR anche in realtà stagionali, confermando la necessità di una gestione aderente alla disciplina legale e alle prassi ispettive.
(prezzi IVA esclusa)