Premessa – Per i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo “gennaio-settembre 2014”, le imprese sono comunque tenuti alla denuncia e al versamento della contribuzione ordinaria per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale (art. 3, c. 19 della L. n. 92/2012), relativamente al periodo di svolgimento del rapporto di lavoro. Inoltre, sempre con riferimento al periodo “gennaio-settembre 2014”, le aziende che abbiano cessato l’attività lavorativa entro settembre 2014 devono procedere al versamento della contribuzione inviando l’UNIEMENS relativo all’ultima mensilità, con l’utilizzo del codice “M131” dell’elemento “CausaleADebito” e la compilazione degli elementi “Retribuzione” e “SommaADebito”. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio 8673/2014 aggiornando, altresì, la tabella delle imprese soggette al contributo ordinario fornita con il messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014.
Fondo residuale – In particolare, stiamo parlando del Fondo di solidarietà residuale introdotto dalla Riforma Fornero (istituito con decreto del Ministero del Lavoro n. 79141 del 7.2.2014) che ne ha previsto, per i settori di attività in cui, entro il 1° gennaio 2014, non siano stati attivati i fondi di solidarietà bilaterali, l’obbligo di costituzione presso l’INPS. In sostanza, l’obiettivo del Fondo è quello di tutelare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, con più di 15 dipendenti.
Il contributo – Per alimentare le prestazioni di tale Fondo, è previsto il versamento:
• di un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore;
• di un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Imprese esclusi – In via preliminare, l’INPS esclude dal novero dei soggetti tenuti al predetto versamento: “le imprese operanti nel settore del personale dipendente delle aziende, sia pubbliche che private che svolgono servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità, nel settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani, e nel settore dell’industria armatoriale”. Stessa esclusione vale per il settore del lavoro in somministrazione; al contrario, rimane l’obbligo nei riguardi del Fondo di solidarietà residuale con riferimento al personale occupato dalle imprese di somministrazione per il funzionamento della struttura.
Imprese incluse – Il Fondo di solidarietà residuale, inoltre, è stato esteso anche alle “imprese di assicurazione a tutte le imprese che svolgono attività di assicurazione e di assicurazione assistenza, alle aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza e svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, laddove inquadrate ai fini previdenziali nel medesimo settore di attività della società capogruppo”.
Chiarimenti INPS – Passando ai chiarimenti forniti dall’INPS, viene precisato che per le competenze arretrate dovute per il periodo “gennaio - settembre 2014”, il datore di lavoro è tenuto sia alla denuncia che al versamento della contribuzione di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale anche per i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel predetto periodo, con riferimento al periodo di svolgimento del rapporto di lavoro. In tali casi, il datore di lavoro è responsabile del versamento all’Inps anche della quota a carico del lavoratore. Ne consegue, dunque, che l’eventuale mancata rivalsa nei confronti del lavoratore non esime il datore di lavoro dall’obbligo contributivo. Inoltre, sempre con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il predetto periodo, le aziende che abbiano cessato l’attività lavorativa entro settembre 2014 devono procedere al versamento della contribuzione inviando l’UNIEMENS relativo all’ultima mensilità, con l’utilizzo del codice “M131” dell’elemento “CausaleADebito” e la compilazione degli elementi “Retribuzione” e “SommaADebito”.
Istruzioni operative – Infine, l’Istituto previdenziale fornisce le istruzioni operative in favore delle imprese interessate all’obbligo contributivo. In particolare, viene stabilito che:
• per gli adempimenti informativi afferenti al contributo di competenza “ottobre 2014” saranno effettuati, attraverso la dichiarazione Uniemens di novembre 2014, con l’utilizzo del codice “M131” dell’elemento “CausaleADebito” e la compilazione degli elementi “Retribuzione” e “SommaADebito”. Pertanto, con il flusso Uniemens di novembre 2014 saranno rese note le informazioni (retribuzione imponibile e contributo al fondo residuale) relative al complessivo periodo gennaio-ottobre 2014. Con riferimento agli emolumenti afferenti alle competenze a decorrere da “novembre 2014”, la contribuzione ordinaria sarà calcolata sulla base dell’aliquota complessiva che, anche per le aziende di cui si tratta, comprenderà il contributo al Fondo di solidarietà residuale;
• il versamento del contributo al Fondo di solidarietà residuale relativo al mese di “ottobre 2014” sarà effettuato entro il 16 dicembre 2014 congiuntamente a quello del periodo “gennaio-settembre 2014”, senza applicazione di sanzioni e interessi.