Premessa – La data del 17 novembre 2014, oltre a coincidere con numerose altre scadenze sia fiscali che previdenziali, è l’ultimo giorno utile per versare il contributo ordinario (pari allo 0,50%) dovuto al Fondo di solidarietà residuale (art. 3, c. 19 della L. n. 92/2012), relativo al periodo di paga “ottobre 2014”, senza nessun interesse. Considerata l’estrema importanza dell’adempimento, si riepilogano le caratteristiche del contributo e la procedura che le aziende interessate dovranno tenere per la corretta compilazione del flusso Uniemens.
Fondo residuale – Innanzitutto, è bene ricordare che il predetto Fondo è stato introdotto dalla Riforma Fornero (istituito con decreto del Ministero del lavoro n. 79141 del 7.2.2014) che ne ha previsto, per i settori di attività in cui, entro il 1° gennaio 2014, non siano stati attivati i fondi di solidarietà bilaterali, l’obbligo di costituzione presso l’INPS. In sostanza, l’obiettivo del Fondo è quello di tutelare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, con più di 15 dipendenti.
Il contributo – Per alimentare le prestazioni di tale Fondo, è previsto il versamento:
• di un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore;
• di un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Le prossime scadenze - La scadenza del 17 novembre, come precisato in premessa, interessa i periodi di paga del mese di ottobre; per quanto concerne invece le mensilità arretrate “da gennaio a settembre 2014”, la scadenza è posta al 16 dicembre 2014. Per completezza di informazione, si rammenta che quest’ultima data è stata oggetto di contestazione, soprattutto da parte dei Consulenti del Lavoro, i quali hanno giudicato il precedente calendario delle scadenze contributive stilato dall’INPS inopportuno a causa della richiesta di versamenti in tempi troppi ristretti e con gli interessi per l’arretrato. Successivamente, infatti, in un comunicato stampa è arrivato il dietrofront del Direttore generale dell’INPS, Mauro Nori, nel quale viene comunicato che “nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro novembre il contributo ordinario per i fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio-settembre”.
Flusso Uniemens – Passiamo ora alla fase pratica. A tal proposito, occorre evidenziare come l’Istituto previdenziale nella circolare n. 100/2014 abbia illustrato esclusivamente le modalità di compilazione del flusso Uniemens per la mensilità “da gennaio a settembre 2014”, nulla specificando in merito alla mensilità di “ottobre 2014”. In ogni caso, le aziende interessate per le mensilità da gennaio a settembre 2014, dovranno valorizzare – all’interno di 'denunciaaziendale' 'altrepartiteadebito' – l’elemento 'altreadebito' e indicando i seguenti dati:
• in 'causaleadebito' il codice “M131” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014";
• in 'retribuzione' l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
• in 'sommaadebito' l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile.
Infine, si precisa che – dal mese di ottobre 2014 - ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.
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