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Premessa – L’Inps, con la circolare n. 93 del 8 luglio 2011, rende noto che, a seguito dei quesiti pervenuti in merito all’integrazione dell’indennità di mobilità in forma anticipata in un’unica soluzione autorizzata dal Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore aereo, il Comitato Amministratore del Fondo, con Deliberazione n. 38 del 25 marzo 2010, ha approvato il testo del nuovo Regolamento che disciplina le modalità di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo.
Fondo Trasporto aereo- Il Fondo è finalizzato :
• al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
• all’erogazione di specifici trattamenti, integrativi di quelli ordinari quali CIGS, mobilità e contratti di Solidarietà, per garantire ai lavoratori del settore una prestazione complessivamente pari all'80% della retribuzione riferita agli ultimi 12 mesi di lavoro.
Le aziende beneficiarie sono le società del settore derivate da processi di riorganizzazione o trasformazione e non più soltanto "derivanti"come inizialmente previsto dalla legge n. 291/94.
Per quanto riguarda l’istituto della decadenza e della sospensione, il lavoratore CIGS decade dal trattamento, e fin dall’inizio della concessione, se omette di comunicare preventivamente la rioccupazione
Inoltre il lavoratore decade dal trattamento di CIGS, qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente.
Il lavoratore in mobilità che si rioccupa come subordinato, a tempo parziale o determinato, deve darne comunicazione alla competente Sede INPS entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa. In questo caso mantiene l’iscrizione nella lista di mobilità e l’indennità verrà sospesa per la durata del contratto e poi ripristinata al termine del rapporto di lavoro.
Se omette la comunicazione, decade dal diritto al trattamento con decorrenza dall’inizio della rioccupazione. Le prestazioni saranno sospese se non verrà esibito in originale il libretto o l’attestato di volo.
Contenuto della Circolare- L’Inps rende noto che il Comitato Amministratore del Fondo, tra le modifiche e integrazioni disposte al nuovo Regolamento, ha emendato il punto E), rubricato in “Prestazioni a carico del Fondo”, sopprimendo la parte in cui si prevedeva che “qualora il lavoratore percepisca l’indennità di mobilità in forma anticipata in unica soluzione, le prestazioni del Fondo saranno erogate con la medesima modalità”. In virtù di ciò, tali richieste non potranno essere autorizzate dal Fondo.
Circolare n. 102 del 9 luglio 2007- L’Inps dispone che la stessa dicitura sopra enunciata, dovrà ritenersi eliminata anche al punto 4) della Circolare Inps n. 102 del 9 luglio 2007.
Con la circolare succitata, sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale a favore del personale del settore del trasporto aereo.
Il provvedimento n. 102 dell’Inps ha reso noto che, il Fondo è finanziato con un contributo pari allo 0,50% (0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di tutti lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono attività di navigazione aerea, con personale iscritto al fondo volo e con personale impiegato nella gestione delle attività di terra, e delle imprese di gestione delle attività aeroportuali relative alla movimentazione di passeggeri, bagagli e merci.
Nella circolare vengono descritte, anche nel dettaglio, le modalità di versamento della contribuzione e di accesso alle prestazioni.