Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 8729 di ieri, ha fornito un’utile precisazione in merito alla prestazione di invalidità “specifica” in favore del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea. In particolare, è stato chiarito che la prestazione INPS in commento deve essere riconosciuta nell’ipotesi in cui il procedimento diretto all’accertamento dell’invalidità si sia concluso con un giudizio di inidoneità successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro comportante l’obbligo di iscrizione al Fondo.
Fondo volo – A tal proposito, si rammenta che la tutela previdenziale del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea è a carico di un fondo speciale di previdenza, sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago). In particolare, il regime pensionistico degli iscritti al Fondo è stato armonizzato a quello dell’assicurazione generale obbligatoria, facendo salve alcune particolarità in considerazione dell’attività professionale del personale volo, quale l’indennità di invalidità specifica.
Pensione di invalidità specifica – La pensione di invalidità (c.d. specifica), disciplinata dall’art. 22, c. 2, lett. a), della L. n. 859/1965, è rivolta in favore degli iscritti al Fondo volo che siano divenuti permanentemente inabili a esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente. Affinché gli interessati possano averne diritto, è necessario maturare un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo. Tale diritto, inoltre, è subordinato alla condizione che l’invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.
Decorrenza pensione di invalidità – Al riguardo, si ricorda che la prestazione in commento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la relativa domanda, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di dichiarazione dell'invalidità, qualora detta dichiarazione sia di data anteriore a quella di presentazione della domanda.
Chiarimento INPS – Posto quanto sopra, l’Istituto previdenziale si trova a dover precisare che la prestazione di invalidità specifica deve essere riconosciuta, ove ne ricorrono i presupposti su richiamati, nell’ipotesi in cui il procedimento diretto all’accertamento dell’invalidità – iniziato in costanza di rapporto di lavoro – si sia concluso con un giudizio di inidoneità successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.
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