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Le possibilità di cumulo tra pensione e redditi da lavoro sono differenziate in base alle differenti tipologie di prestazione pensionistica (vecchiaia, anticipata, invalidità, “quota 100”, ecc.), i vincoli e le modalità operative con riferimento alla normativa italiana più recente. E’ opportuno approfondire gli obblighi comunicativi e dichiarativi che gravano sul pensionato che riprenda o continui un’attività lavorativa, con particolare attenzione alle conseguenze di mancata osservanza.
In via generale è ammessa la cumulabilità integra della pensione con i redditi da lavoro, salvo diverse indicazioni normative per le prestazioni “speciali” o di invalidità più rilevanti.
E’ importante dunque verificare tipo di pensione, data decorrenza, tipo di sistema (retributivo/misto/contributivo), e eventuali restrizioni specifiche (età, contribuzione, importo minimo, reddito da lavoro).
Va inoltre considerata la distinzione tra reddito da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (in alcuni casi i limiti riguardano specificamente l’autonomo).
Il cumulo tra pensione e redditi da lavoro ha effetti sia fiscali che contributivi. Sotto il profilo fiscale, i redditi derivanti da pensione e quelli da lavoro si sommano ai fini IRPEF, determinando l'applicazione dell'aliquota marginale complessiva. Pertanto, il pensionato che lavora può trovarsi in uno scaglione fiscale più elevato, con un incremento dell’imposta complessiva dovuta. È consigliabile verificare in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) eventuali detrazioni per pensione e lavoro, che restano cumulabili ma non duplicabili.
Dal punto di vista contributivo, l’attività lavorativa genera nuovi contributi previdenziali. Nel caso di lavoro dipendente, questi sono versati dal datore di lavoro e dal lavoratore; per il lavoro autonomo, il pensionato è tenuto a iscriversi alla gestione corrispondente (INPS gestione commercianti, artigiani o separata). I contributi versati dopo il pensionamento possono dare luogo, al termine dell’attività, a un supplemento di pensione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 503/1992, calcolato sulla contribuzione successiva.
È importante considerare che i redditi da lavoro percepiti in costanza di pensione influenzano anche eventuali prestazioni collegate al reddito (es. integrazione al minimo, assegni familiari, detrazioni fiscali). Infine, sotto il profilo assicurativo, restano dovuti i contributi INAIL per il lavoro dipendente o assimilato.
La normativa generica stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i redditi da lavoro autonomo o dipendente sono integramente cumulabili con la pensione di vecchiaia e con la pensione anticipata / anzianità (almeno per determinate categorie) .
In concreto, per chi ha maturato i requisiti in regime misto o retributivo (ovvero con contribuzione anteriore al 31 dicembre 1995), il cumulo può avvenire senza limitazioni di reddito da lavoro.
Per chi ha pensione liquidata interamente con il sistema contributivo (iscrizione dopo 1995), possono esserci alcune condizioni (es. età minima o anzianità contributiva) per la totale cumulabilità.
È importante segnalare che la cessazione del rapporto di lavoro subordinato è requisito per l’accesso al pensionamento di vecchiaia/anzianità in alcuni casi.
Analogamente alla vecchiaia, per le pensioni di anticipata (o che sostituiscono l’anzianità) si applica la cumulabilità con i redditi da lavoro, salvo casi particolari.
Tuttavia, alcune pensioni anticipate “speciali” (ad esempio per i lavoratori c.d. “precoci”) prevedono ancora limiti di cumulabilità. Per esempio: la pensione anticipata precoci è incumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo per il periodo di anticipo.
Anche per la prestazione c.d. Quota 100, è previsto un divieto di cumulo con reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione e il requisito di vecchiaia previsto nella gestione, salvo lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 € lordi annui.
Per queste prestazioni vige ancora un regime più restrittivo: ad esempio, per assegni di invalidità con meno di 40 anni di contribuzione, e pensioni di inabilità, esistono limiti alla cumulabilità con reddito da lavoro.
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, la pensione di privilegio o la dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente sono cumulabili con reddito da lavoro autonomo al 70 % e con lavoro dipendente al 50 % (salvo contribuzione 40 anni).
Anche queste forme vanno analizzate caso per caso: in generale, la cumulabilità è possibile, ma occorre verificare che non ricorrano limiti reddituali o condizioni specifiche. (La normativa specifica può essere meno articolata nelle fonti disponibili).

Obblighi di comunicazione preventiva
Quando un pensionato intende riprendere o continuare un’attività lavorativa, vi sono specifici obblighi di comunicazione e dichiarazione nei confronti dell’ente previdenziale (principalmente INPS) o del datore di lavoro. Di seguito i principali:
In alcuni casi è prevista la sottoscrizione di un’avvertenza al momento dell’istanza di pensione che ricorda l’obbligo di comunicare qualora si svolga attività lavorativa dopo la cessazione dal servizio.
La mancata comunicazione o la mancata dichiarazione può comportare la trattenuta dell’intero importo della pensione oppure la sua sospensione.
Per alcune pensioni con restrizioni (es. anticipata per “precoci”), la comunicazione è obbligatoria e l’attività lavorativa può comportare la sospensione del trattamento pensionistico.
Se vado in pensione di vecchiaia e poi riprendo un lavoro dipendente, devo pagare qualcosa alla pensione o perdere parte dell’assegno?
In generale, se si percepisce una pensione di vecchiaia (o anticipata/anzianità) liquidata secondo il regime ordinario, la legge prevede che i redditi da lavoro (dipendente o autonomo) siano cumulabili con la pensione senza limiti, e quindi non c’è decurtazione o trattenuta. Per esempio, dal 1° gennaio 2009 è stata prevista l’integrale cumulabilità.
Tuttavia, occorre verificare che la pensione non appartenga a una categoria “speciale” con divieti (come la pensione anticipata “precoci”) o che non sussistano condizioni di compatibilità residuali. In questi casi, l’attività lavorativa potrebbe comportare la sospensione o la decurtazione della pensione. Inoltre, è fondamentale comunicare all’ente l’attività lavorativa e, se autonoma, dichiarare i redditi entro i termini previsti: la mancata dichiarazione può comportare il recupero della pensione indebitamente percepita.
Quali sono i limiti se percepisco una pensione di invalidità o inabilità e vorrei svolgere un’attività lavorativa autonoma?
Per prestazioni pensionistiche connesse a invalidità o inabilità, la disciplina è più restrittiva. Ad esempio, per titolari di assegni di invalidità liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, in presenza di redditi da lavoro autonomo o dipendente che superano il trattamento minimo annuo, sussistono limiti alla cumulabilità.
Per la pensione di inabilità, in alcuni casi è prevista l’incompatibilità con qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, anche all’estero.
In questi casi è assolutamente opportuno verificare la normativa specifica (data di decorrenza, gestione, regime contributivo/retributivo) e comunicare preventivamente all’ente qualsiasi reddito da lavoro.
Ho percepito la pensione con la misura “Quota 100”. Posso continuare a lavorare come autonomo o dipendente?
No, in linea generale la pensione ottenuta con il regime “Quota 100” (o analoghe misure anticipate) comporta un divieto di cumulabilità con redditi da lavoro (dipendente o autonomo) dalla decorrenza della pensione fino al soddisfacimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia previsto per la gestione.
C’è una eccezione: è ammesso lavoro autonomo occasionale con reddito lordo annuo fino a 5.000 € per il periodo intercorrente tra la pensione anticipata e la vecchiaia, purché la prestazione rientri nei limiti indicati.
Se si viola il divieto, la pensione può essere sospesa e l’importo restituito. È quindi fondamentale verificare la gestione di appartenenza, la data di decorrenza del trattamento e gli specifici vincoli previsti.
Il sig. Rossi ha 63 anni, ha maturato 42 anni di contributi nel settore privato (gestione INPS – Fondo pensioni lavoratori dipendenti) e va in pensione di vecchiaia il 1° marzo 2025. Dopo sei mesi decide di riprendere un’attività lavorativa subordinata part-time in un’azienda privata.
Poiché si tratta di pensione di vecchiaia (non anticipata “Quota 100” o simili) e la normativa vigente consente la cumulabilità dei redditi da lavoro con la pensione senza limiti (per il regime ordinario) a partire dal 2009. Pertanto il sig. Rossi può svolgere il lavoro part-time subordinato e continuare a percepire la pensione integralmente, senza decurtazione per cumulo. Deve però:
comunicare all’INPS che ha intrapreso attività lavorativa (se previsto dall’ente)
tramite il datore di lavoro, se necessario, effettuare la trattenuta e versamento all’INPS (in genere per reddito da lavoro dipendente il datore esegue le trattenute)
verificare che il tipo di pensione non abbia vincoli particolari (in questo caso non ce li ha).
Il cumulo è possibile senza restrizioni: il sig. Rossi mantiene l’assegno pensionistico e percepisce il nuovo reddito da lavoro subordinato
(prezzi IVA esclusa)