Il Governo tende una mano ai liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie iscritti alla gestione separata INPS. Per questi ultimi, infatti, l’aliquota contributiva dovuta per il 2015 rimane fissata nella stessa misura del 2014, ossia al 27,72%.
A prevederlo è il c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 192/2014), che sottrae temporaneamente i professionisti “senza cassa” alla tabella di marcia prevista dalla Riforma Fornero (art. 2, comma 57, L. n. 92/2012). Per quest’anno, infatti, si doveva pagare il 30,72%.
Quindi il suddetto decreto, da un parte, congela per il 2015 l’aliquota contributiva al 27,72% e, dall’altra, riscrive la tabella di marcia per portare a regime l’aliquota al 33%.
Campo di applicazione – L’intervento interessa esclusivamente i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Non si è registrato nessun blocco invece, per i titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Per questi ultimi, infatti, l’aliquota di riferimento per il 2015 è salita di 1 punto percentuale e mezzo, attestandosi al 23,5%, in luogo del 22% previsto.
Nulla di nuovo per gli altri iscritti alla Gestione separata INPS in via “esclusiva”, per i quali l’aliquota è salita al 30,72% per quest’anno.
Tabella di marcia – Il blocco dell’aliquota riscrive anche le tappe per l’allineamento, a regime, dei contributi al 33%. Di conseguenza: per il 2015, si pagherà il 27,72%; per il 2016, si pagherà il 28,72%; per il 2017, si pagherà il 29,72%; mentre dal 2018, si pagherà il 33,72%.
Massimale e minimale – A tal proposito, si rammenta il minimale di reddito, per l’anno 2015, è pari a 15.548 euro. Quindi, per vedersi riconosciuto un anno intero di contributi è necessario guadagnare almeno 1.295,67 euro mensili. Chi guadagnerà di meno a tale soglia minima, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.
Conti alla mano, i contributi minimi per quest’anno ammontano a:
• 3.653,78 euro, per i titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
• 4.309,91 euro, per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Per quanto riguarda il contributo massimo annuo, invece, rimane fissato a 100.324 euro. Oltre tale soglia, non deve essere versato il contributo, ma non si matura neanche la pensione.