19 dicembre 2025

Pace contributiva, domanda entro il 31 dicembre

Infostudio Lavoro n. 45 - 2025
Autore: Salvatore Cortese

Gentile Cliente, il prossimo 31 dicembre scade il termine per richiedere la cosiddetta pace contributiva prevista, per gli anni 2024 e 2025, dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 126 a 130 della L. 213/2023).

Con la presente informativa, si fornisce un riepilogo della misura in questione e le modalità di richiesta e di versamento dei periodi non coperti da contribuzione.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Premessa

La pace contributiva, come noto, consente di riscattare, per il biennio 2024-2005 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2025, termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto.

Chi può farne richiesta

Possono avvalersi della pace contributiva gli iscritti (e loro superstiti):

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia, comprese le forme sostitutive ed esclusive della stessa;
  • alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • alla Gestione Separata.
     

Questi soggetti devono risultare privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non essere titolari di pensione, nonché iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996.

 

Periodi riscattabili

Possono essere riscattati con la pace contributiva, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi:

  • successivi al 31 dicembre 1995 e anteriori al 1° gennaio 2024;
  • non soggetti a obbligo contributivo;
  • non coperti da contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto), presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
  • compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato, da prendere a riferimento per collocare il periodo da riscattare.

Calcolo dell’onere di riscatto

L’onere di riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale, applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda, nella gestione presso cui si chiede il riscatto.

Per chi versa al Fondo pensione lavoratori dipendenti FPLD, si applica l’aliquota del 33%.

L’imponibile corrisponde alla retribuzione dei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportata al periodo di riscatto. Nel caso in cui manchi la retribuzione di riferimento, deve essere considerato il minimale vigente presso la gestione interessata.

Modalità di versamento

L’onere di riscatto può essere corrisposto dall’interessato in un’unica soluzione, oppure in un massimo di 120 rate mensili, pari ad almeno 30 euro. 

Per la rateizzazione non sono previsti interessi.

La rateazione non è consentita nel caso in cui i periodi servano per la liquidazione immediata della pensione, o per ottenere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari.

 

Termini e modalità di presentazione della domanda

La richiesta di riscatto può essere presentata fino al 31 dicembre 2025.

La domanda può essere presentata:

  • dal diretto interessato;
  • dal suo superstite;
  • da un parente entro il secondo grado;
  • da un affine entro il secondo grado.
     

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro.

Per inviare la domanda, è necessario accedere al portale “Riscatti e Ricongiunzioni”, all’interno del portale web dell’Inps. 

In alternativa, la domanda può essere presentata tramite:

  • Contact center Inps, chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
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