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Premessa – Come è noto, la “Legge di Stabilità 2012” (L. n. 183/2011) ha previsto, dal 1° gennaio scorso, l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva nei confronti degli iscritti alla Gestione separata. Rimane altresì confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva dello 0,72%, per il finanziamento dell’onere derivante dell’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Alla luce di ciò, per l’anno corrente, l’aliquota per la contribuzione alla Gestione separata è stata incrementata fino al 27,72%, mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria è pari al 18%. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 16 del 3 febbraio 2012.
L’onere contributivo ripartito – L’informativa in commento, inoltre, stabilisce anche le modalità di ripartizione dell’onere contributivo tra associante e associato. In particolare, è previsto che il collaboratore versi un terzo dei contributi dovuti, mentre la restante parte, due terzi, deve essere corrisposta dal committente, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante e associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell’onere totale.
Le modalità di versamento – Quanto alle modalità di pagamento, esso deve essere eseguito dalle parti, mediante modello F24, entro il 16 del messe successivo a quello di corresponsione del compenso.
Il massimale annuo di reddito – Altro punto affrontato dalla circolare, riguarda la soglia massima entro la quale si applicano le predette aliquote (del 27,72% e del 18%), che per l’anno in corso ammonta a € 96.149.
Compensi entro il 12 gennaio 2012 – Per i soggetti titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, che hanno percepito compensi entro il giorno 12 del mese di gennaio scorso, si applica il c.d. “principio di cassa allargata”, secondo il quale i compensi si considerano percepiti nel periodo d’imposta precedente. Pertanto, bisogna applicare l’aliquota contributiva dell’anno scorso, in quanto la prestazione è stata resa entro il 31 dicembre 2011.
Il minimale per l’accredito contributivo – Infine, l’Istituto comunica che, per quest’anno, il minimale per l’accredito contributivo è pari ad € 14.930. Pertanto:
per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.138,60 (di cui € 4.031,10 ai fini pensionistici);
mentre, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l’accredito contributivo ammonta ad € 2.687,40.