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L’iscrizione all’Inpgi - L’obbligo di iscrizione alla Gestione Previdenziale separata dell’INPGI di cui al D.lgs 103/96, a decorrere dal 1/01/1996, ricorre nei casi in cui concorrano le seguenti condizioni: iscrizione all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti) e lo svolgimento di una attività autonoma di libera professione di natura giornalistica, senza vincolo di subordinazione.
Tale definizione include sia l'attività professionale svolta con partita IVA, che quella di tipo occasionale, e la cessione del diritto d'autore.
La comunicazione all’INPGI - I giornalisti che nell’anno 2010 hanno svolto attività in forma autonoma, dovranno presentare esclusivamente in forma telematica la comunicazione reddituale all’INPGI (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti). Chi è interessato potrà fare la comunicazione dei dati collegandosi sul portale dell’istituto usufruendo del servizio telematico che sarà attivo a partire dal 15 giugno 2011.
Chi deve effettuare la comunicazione – Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti che nell’anno 2010 hanno svolto attività autonoma giornalistica: con Partita IVA, con la sola ritenuta d’acconto (attività occasionale e/o cessione del diritto d’autore), come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, i giornalisti che contemporaneamente all’attività libero professionale hanno svolto “attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa” devono comunicare i soli redditi riferiti all’attività libero professionale, giornalisti che non hanno prodotto reddito da attività giornalistica libero professionale e non hanno chiesto di essere sospesi dalla contribuzione devono comunque effettuare la comunicazione.
Chi non deve presentare la comunicazione - Sono esclusi dall’obbligo i giornalisti che nell’anno 2010 hanno svolto esclusivamente attività da co.co.co.
Presentazione della comunicazione - La comunicazione reddituale, va presentata entro il 31 luglio 2011 esclusivamente in modalità telematica. Dopo il 30 dicembre 2011, ferma restando l’applicazione della sanzione prevista per il ritardo, la comunicazione dovrà essere inviata tramite raccomandata A/R. (con il Modello RED-GS)
Comunicazione di rettifica - Anche le comunicazioni di rettifica, devono essere inviate con modalità telematica tramite il servizio telematico attivo fino al 30 dicembre 2011, oltre questa data, il modulo di rettifica dovrà essere inviato per posta con raccomandata A/R.
Sanzioni - In caso di tardiva presentazione della comunicazione, sarà applicata una sanzione del 5% del contributo soggettivo minimo (200 euro), se la comunicazione è trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza del termine, il 10%, se la comunicazione è trasmessa tra il 31° ed il 60° giorno, il 15% se la trasmissione avviene tra il 61° ed il 90° giorno, il 20%, oltre il 90° giorno. La sanzione è ridotta per i primi 5 anni di iscrizione all’Albo.