2 novembre 2011

Gli assegni seguono l’adeguamento progressivo della pensione

A decorrere dal 1° ottobre scorso il diritto alla pensione deve essere verificato in base alla nuova disciplina
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Dal momento che il diritto all’assegno straordinario al reddito è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria, il diritto alla pensione del lavoratore deve essere verificato al momento dell’accesso all’esodo con riferimento ai requisiti pensionistici in vigore alla data di uscita dal Fondo di sostegno. In particolare, dal 1° ottobre 2011 il diritto alla pensione di vecchiaia (funzionale all’assegno straordinario) deve essere verificato in base alla nuova disciplina introdotta dalla manovra L. n. 148 del 14 settembre. Lo comunica l’INPS con il messaggio n. 20343 del 27 ottobre 2011.

L’esodo anticipato – I regolamenti dei fondi di solidarietà di settore, istituito presso l’INPS ai sensi della L. n. 662/1996, non individuano requisiti specifici per l'accesso all'assegno straordinario. In via di principio, però, è previsto che il diritto all'assegno di sostegno al reddito è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria. Pertanto, spiega l'Inps, il diritto alla pensione del lavoratore (che, quindi, fissa con un calcolo a ritroso l'epoca di accesso all'assegno straordinario), deve essere verificato, al momento dell'accesso all'esodo, tenendo conto dei requisiti per la pensione da verificarsi sulla base della disciplina vigente alla data di uscita dal fondo di solidarietà.

La decorrenza – Come precisato in premessa, l’INPS spiega che per le lavoratrici ammesse alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° ottobre 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia deve essere verificato in funzione della nuova disciplina dettata dall’art. 1, comma 20, della L. n. 148/2011. Tale norma ha anticipato al 2014 (anziché dal 2020) il progressivo aumento del requisito anagrafico delle lavoratrici del settore privato per la pensione di vecchiaia e per la pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo; l’entrata a regime della nuova età (65 anni), dunque, risulta anticipato al 1° gennaio 2026 (anziché il 1° gennaio 2032). Ne consegue che le domande di assegno straordinario devono essere modificate, o integrate, ai sensi della citata nuova disposizione normativa. Infatti, nei casi in cui la data di scadenza dell’assegno straordinario indicata nella domanda non tenga conto della nuova disciplina, la Sede INPS competente segnala la circostanza all’azienda esodante, la quale deve provvedere alla presentazione di un’altra domanda, ovvero di un’integrazione della precedente, sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore, con l’indicazione della nuova scadenza.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy