Dopo uno stallo normativo durato per più di 30 anni, il Legislatore ha deciso di mettere nuovamente mano alla disciplina che regola i contratti di solidarietà espansivi, incentivandone la stipulazione. Infatti, nel riordinare gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l’art. 41 della L. n. 148/2015 è andata a riscrivere la L. n. 863/1984, subordinando la loro attuazione ai contratti collettivi aziendali, stipulati ai sensi dell’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.
In tal contesto, si inserisce lo schema di decreto legislativo correttivo del Jobs Act approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri a inizio giugno e ora all’esame del Parlamento: l’intento è quello di favorire l’incremento degli organici aziendali e, contemporaneamente, per agevolare un possibile ricambio generazionale, viene data alle imprese la facoltà di trasformare in espansivi i contratti di solidarietà difensivi.
Nuova normativa Cds espansivi - La finalità è quella di incrementare l’organico aziendale tramite una riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti già in forza presso l’azienda. In questi casi ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato un contributo a carico dell’INPS per ogni mensilità di retribuzione, pari per i primi 12 mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il contributo è ridotto, rispettivamente, al 10% e al 5%.
La novellata normativa riconosce poi una specifica agevolazione per i datori di lavoro che assumano lavoratori tra i 15 e i 29 anni, durante i primi tre anni del contratto e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore. In questi casi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.
Per usufruire di questi benefici, il datore di lavoro non deve:
• aver ridotto il personale o effettuato sospensioni in regime di CIGS nei dodici mesi precedenti all’assunzione;
• ridurre nell’unità produttiva la percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile - o di quest'ultima se inferiore - a meno che ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo aziendale per compensare una disparità di genere.
Inoltre è previsto un ulteriore vantaggio normativo, oltre a quello contributivo: i lavoratori assunti a tempo indeterminato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.
Possono essere coinvolti in tali processi di turnover generazionale i lavoratori che abbiano un’età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia.
Altra particolarità riguarda i lavoratori che accettino di trasformare il proprio orario di lavoro da full-time a part-time (non superiore al 50% dell’orario precedentemente svolto): in questi casi spetta un trattamento di pensione cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione. La cumulabilità durerà fino al momento della completa quiescenza, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.
Affinché il datore di lavoro possa rendere efficace il Cds espansivo, deve depositare il contratto presso la DTL territorialmente competente, la quale accerterà l’effettiva corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate prima di concedere l’agevolazione contributiva.
Decreto correttivo Jobs Act – Nel Decreto correttivo del Jobs Act, il Legislatore intende inserire nell’ambito dell’art. 41, il comma 3–bis che stabilisce per tutti i contratti di solidarietà in corso da almeno dodici mesi o che, comunque, siano stipulati entro il 31 dicembre 2015 la possibilità di trasformarsi in “espansivi”, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario non sia superiore a quella già concordata. Qui, l’accordo sindacale che, necessariamente, dovrà essere sottoscritto, dovrà prevedere, per i lavoratori in forza, il “consolidamento” dell’orario frutto della precedente riduzione.
È previsto inoltre che la contribuzione addizionale a carico del datore sia ridotta del 50%, e che le quote di TFR relative alla retribuzione persa restino a carico della gestione previdenziale di afferenza. Infine a tali lavoratori spetterà “un trattamento di integrazione salariale d’importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria”. L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori manterranno comunque l’accredito contributivo figurativo.
Rimane ferma la possibilità che per imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, possa essere concessa la reiterazione della riduzione contributiva.
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