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Premessa - Per effetto della proroga concessa ai Caf e ai professionisti alla trasmissione dei prospetti di liquidazione modelli 730/4 entro il prossimo 12 luglio, si rischia di slittare ad agosto i conguagli in busta paga dei 730/2011.
Soggetti interessati - Il fatto riguarda soprattutto i sostituti che non hanno optato per la ricezione telematica dei 730/4 da parte dell'Agenzia. Quelli che invece hanno chiesto entro il 31 marzo di ricevere telematicamente i 730/4 direttamente sulla loro utenza Entratel o su quella di un intermediario abilitato, potranno disporre dei prospetti di liquidazione entro il prossimo 22 luglio. In ogni caso, la maggior parte dei sostituti a questa data ha già elaborato i cedolini paga, pertanto, secondo previsione normativa, il termine del conguaglio è prorogato al primo mese utile: agosto.
Proroga del Dpcm del 12 maggio - A far slittare il termine dal 25 giugno al 12 luglio è stata una disposizione del Dpcm del 12 maggio 2011. Infatti, entro tale termine, Caf e professionisti sono obbligati a trasmettere i risultati dei 730 alle Entrate o ai sostituti d’imposta che non si sono avvalsi della modalità telematica di ricezione dei dati.
Conseguenza del rinvio - Lo slittamento ad agosto comporterà molti inconvenienti.
Contribuenti a credito - Sicuramente non sarà gradito ai dipendenti e collaboratori, i quali non riceveranno l’eventuale rimborso del credito in tempo utile per le vacanze.
Contribuenti a debito - L’effettuazione della trattenuta ad agosto potrebbe comportare l’ulteriore onere dell’interesse, sia per quelli che, avendo optato per il versamento in 5 rate, di fatto ne avranno a disposizione solo quattro.
Il dubbio di aziende e consulenti - Riguarda l’ipotesi in cui i 730/4 non dovessero pervenire nei termini, arrivando, dunque, quando società e studi sono chiusi per ferie.
Differenziazione dei termini per la ricezione - Sono previste due diverse scadenze in base alla scelta effettuata della ricezione telematica dei modelli 730/4.
Soggetti che non hanno optato per la ricezione telematica - I sostituti che non hanno optato per la ricezione telematica dei 730/4 da parte dell'Agenzia, continueranno a ricevere i risultati delle dichiarazioni direttamente dai Caf con le tradizionali modalità (per fax, per posta elettronica o per raccomandata) non oltre il 12 luglio.
Soggetti che hanno optato per la ricezione telematica - Quelli che invece hanno chiesto entro il 31 marzo di ricevere telematicamente i 730/4 direttamente sulla loro utenza Entratel o su quella di un intermediario abilitato, potranno disporre dei prospetti di liquidazione entro il prossimo 22 luglio: l'articolo 16 comma 4-bis del decreto del Ministero delle Finanze 164/1999 prevede infatti che l'Agenzia trasmetta i risultati al sostituto entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte dei Caf o dei professionisti abilitati (il cui termine è stato spostato al 12 luglio).
Circolare delle Entrate n. 14/E del 2011 - I soggetti chi si trovano nelle condizioni di fare i conguagli nel termine ordinario, sono perfettamente in linea con le previsioni della circolare n. 14/E/ 2011 del l'Agenzia delle Entrate, secondo cui il conguaglio è effettuato a luglio, a condizione che i 730/4 arrivino entro il 30 giugno.
In caso di arrivo successivo, situazione che riguarderà quest'anno molti sostituti, il termine del conguaglio è prorogato al primo mese utile, che dovrebbe essere agosto (sempre che i 730/4 arrivino in tempo, cioè prima della chiusura degli stipendi di quel mese).
Sostituti d’imposta e assistenza fiscale diretta - Restano fuori da tali problematiche i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta. Infatti, lo slittamento al 12 luglio del termine per l'invio dei 730/4 riguarda solo Caf e professionisti abilitati (co. 3 lett. b) dell'art. 2 del Dpr del 12 maggio 2011).
Pertanto, per le aziende, il termine per inviare le dichiarazioni all'Agenzia rimane il 30 giugno, con la conseguenza che il conguaglio può sicuramente essere effettuato con le retribuzioni di competenza del mese di luglio.