Premessa – La costituzione dei fondi bilaterali di solidarietà rimangono quasi inattuati. Infatti, pochi settori tra quelli principali hanno dato il là ai suddetti fondi, ad eccezioni del credito cooperativo, dei professionisti e dell'artigianato. A fare, però, da apri strada è stato il settore degli autoferrotranvieri, i cui rappresentanti delle associazioni datoriali Asstra e Anav e le sigle sindacali di settore, l’8 luglio scorso, hanno raggiunto un accordo che dà vita all'organismo che erogherà integrazioni salariali a una categoria di lavoratori fino ad allora sprovvista di un proprio sistema di ammortizzatori sociali. Per i settori che non avranno recepito le disposizioni di legge confluiranno in un fondo residuale riservato però alle aziende con più di 15 dipendenti.
Fondi di solidarietà bilaterali – La riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha previsto che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge (termine poi spostato al 31 ottobre 2013), le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di accordi collettivi e contratti collettivi, dovranno stipulare intese, anche intersettoriali, per la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. L’obiettivo, in pratica, è quello di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Trasporto locale – In particolare, il fondo per gli addetti del trasporto locale prevede un assegno ordinario pari all'80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per le ore di lavoro non effettuate con una durata massima di 90 giorni in un biennio mobile. Durata che può arrivare a un massimo di 12 mesi in casi eccezionali. L’assegno è finanziato con una contribuzione pari allo 0,5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui un terzo a carico dei dipendenti (come previsto dalla legge). Il datore di lavoro, tra l’altro, deve anche erogare un ulteriore 1,5% delle retribuzioni perse a fronte dell'erogazione di assegni ordinari per riduzioni dell'orario o sospensione temporanea dell'attività. A tutto ciò si aggiunge anche un contributo straordinario mensile del 30% dell'ultima retribuzione imponibile per tutta la durata della prestazione integrativa all'Aspi.
Settore credito cooperativo – Per quanto riguarda il settore del credito cooperativo, è stato rinnovato alle disposizioni di legge il fondo preesistente. Tale fondo, ora, eroga le seguenti prestazioni: in via ordinaria contribuisce al finanziamento di programmi di riconversione o riqualificazione; fornisce sostegno a fronte della riduzione dell'orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività; interviene in caso di contratti di solidarietà espansivi; in via straordinaria eroga assegni per processi di esodi agevolati; in via emergenziale nel caso di licenziamenti. La copertura arriva per mezzo di un contributo ordinario pari allo 0,36% (un terzo da carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile a fini previdenziale dei dipendenti a tempo indeterminato con possibilità di aumentare tale aliquota e un contributo addizionale a carico del datore non inferiore all'1,5% nei casi di contratti di solidarietà o riduzione dell'orario.
Settore artigiano – Ad adeguarsi alle disposizioni di legge è stato anche il settore artigiano, che ha rinnovato il sistema della bilateralità già esistente; le prestazioni consistono in un intervento pari al 20% dell'Aspi. Da definire ancora gli oneri di finanziamento.
Professionisti – Infine, troviamo anche i professionisti per i quali l’intervento del fondo bilaterale scatterà a fronte di sospensione dell'attività lavorativa (20% dell'Aspi), integrazione a vantaggio di lavoratori in cassa integrazione in deroga o a fronte di contratti di solidarietà difensivi.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata