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Premessa – Il perimetro delle misure messe in atto dal D.L. Lavoro (D.L. n. 76/2013) per contrastare la disoccupazione giovanile e la povertà nelle regioni del Mezzogiorno si presenta ampio. Infatti, le novità variano dagli incentivi per l’autoimprenditorialità e autoimpiego al sostegno dei giovani che non studiano e non lavorano, dagli aiuti ai soggetti appartenenti ai ceti meno abbienti, all’estensione fino al 15 maggio 2015 (anziché entro 2 anni dalla data di assunzione) del periodo per fruire del c.d. “Bonus Sud”.
Giovani imprenditori – Importanti finanziamenti arrivano anche sul fronte “autoimpiego e autoimprenditorialità”. A tal fine, il Governo rifinanzia 80 milioni di euro, ma solo per le imprese meridionali. Tale intervento consente una “riapertura” degli interventi, sospesi dal 26 aprile 2013 per esaurimento delle risorse. In particolare, con riferimento all’autoimprenditorialità i giovani tra i 18 e i 35 anni possono usufruire di un’agevolazione fino al 90% delle spese da effettuare per avviare una nuova impresa. Possono essere finanziate: le attività manifatturiere; le attività artigiane; le attività agricole; le attività turistiche, nonché quelle di fornitura dei servizi. Le spese finanziabili riguardano: l’acquisto del terreno; opere di costruzione e ristrutturazione di immobili; spese di progettazione e oneri di concessione; spese per allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature, nonché altri beni a utilità pluriennale. L’autoimpiego, in particolare, riguarda l’avvio di nuove attività imprenditoriali da parte di disoccupati e inoccupati, e riguarda sia le imprese individuali che le imprese sotto forma di società di persone, oltre che le attività intraprese tramite franchising. In pratica, l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto e contributo per le spese di gestione che possono arrivare a coprire anche il 100% dell’investimento previsto, a condizione che il mutuo agevolato sia almeno pari al 50% del totale delle agevolazioni concedibile. Il tasso è pari al 30% del tasso di riferimento, mentre la durata prevista è di sette anni. Mentre le spese finanziabili riguardano: attrezzature; macchinari; impianti e allacciamenti; beni immateriali a utilità pluriennale.
Tirocini “curriculari” al Sud - Importanti misure sono state prese anche per gli studenti universitari. Infatti, coloro che abbiano concluso gli esami con una buona media e rientrino sotto una soglia del redditometro, lo Stato riconoscerà un mini assegno di 200 euro al mese qualora svolga un tirocinio della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati. Tale importo è assegnato dall'Università allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50%, del rimborso spese "corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante".
Tirocini formativi – Rilanciate anche i tirocini formativi, che servono a realizzare l’alternanza tra studio e lavoro. In particolare, l'art. 2, c. 4 del D.L. in commento consente, fino al 31 dicembre 2015, il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni dove non è stata adottata la disciplina secondo l'articolo 18 della Legge 196/1997 e del D.M. 142/1998. La durata massima dei tirocini prevista dall'art. 7 del D.M. è prorogabile di un mese ed è: quattro mesi se i beneficiari sono studenti della scuola secondaria; sei mesi se i beneficiari sono lavoratori inoccupati o disoccupati o allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività postdiploma o post laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione; 12 mesi per gli studenti universitari e le persone svantaggiate (articolo 4, comma 1, Legge 381/1991); 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. La nuova norma si applica anche ai tirocini instaurati nell'ambito delle Pa, che dovranno provvedere alla corresponsione dei rimborsi spese.
Social Card – Altra misura finalizzata a ridurre la povertà nelle regioni del mezzogiorno è l’estensione all’intero territorio delle Regioni Convergenza della nuova “carta acquisiti”, finora limitata in via sperimentale in 12 città. La misura è stata introdotta dall’art. 60 del D.L. n. 5/2012 (convertita nella L. n. 35/2012), ed è diretta ad agevolare i nuclei familiari che presentano le seguenti caratteristiche: ISEE non superiore a 3.000 euro; valore ai fini ICI della abilitazione inferiore a 30.000 euro; altri limiti patrimoniali inferiore; altri limiti sul possesso di auto e motocicli; estremo disagio lavorativo della famiglia.
Bonus Sud – Infine, si evidenzia la proroga fino al 15 maggio 2015 (anziché entro 2 anni dalla data di assunzione) il periodo per la fruizione del c.d. “Bonus Sud”, istituito dal D.L. 70/2011. Tale incentivo spetta ai datori di lavoro che assumono - nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) - lavoratori con contratto a tempo indeterminato, identificati come “svantaggiati” e/o “molto svantaggiati”. Per ogni nuovo lavoratore con i requisiti, il datore di lavoro matura un credito d’imposta nella misura del 50% del costo salariale sostenuto (in proporzione per i lavoratori part-time) nei 12 mesi successivi all'assunzione (24 mesi nel caso di lavoratori “molto svantaggiati”). Per fruire del bonus, i datori di lavoro interessati dovranno presentare un’apposita istanza alla Regione competente entro i termini previsti dalla stessa Amministrazione, come indicato dal D.M. economia e finanze del 24 maggio 2012. I beneficiari, dopo aver ricevuto la comunicazione di accoglimento dell’istanza, potranno utilizzare il credito esclusivamente in compensazione a partire dalla data della comunicazione di accoglimento dell’istanza riportando in F24 il codice tributo 3885 nella sezione “Regioni” in corrispondenza delle somme della colonna “importi a credito compensati”.