12 maggio 2011

Il lungo iter del lavoro usurante

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Finalmente, dopo 18 anni, arriva la riforma tanto attesa. Ieri in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legislativo (attuando così la delega dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 183/2010, c.d. Collegato lavoro) attraverso il quale è stato concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cd. attività usuranti, il diritto al conseguimento del pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli della generalità dei lavoratori dipendenti .

Beneficiari – Appare evidente che il decreto ha come finalità quello di introdurre una deroga alle ordinarie regole sul pensionamento. Potranno fruire di tali agevolazioni solo i lavoratori dipendenti, in possesso del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e facenti parte di determinate categorie ovvero:
1. Quelli impegnati in mansioni particolarmente usuranti ai sensi della vecchia disciplina di cui al DM 19 maggio 1999 (per esempio, lavori in galleria, cava o miniera; lavori di asportazione dell’amianto; lavori ad alte temperature);
2. I lavoratori dipendenti notturni, in particolare quelli:
- Impegnati in turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore e per un numero minimo almeno pari a 78 giorni lavorativi annui, nel caso in cui questi maturino i requisiti per il pensionamento anticipato tra il 1°gennio 2008 ed il 30 giugno 2009; se invece si tratta di un numero minimo pari a 64 giorni lavorativi annui, si devono avere i requisiti a decorrere dal 1°luglio 2009;
- Al di fuori del caso precedente, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
3. I lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per specifiche attività impegnati all’interno di processi produttivi in serie (ad esempio, prodotti dolciari; costruzioni di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici di produzione di vapore; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche a singole fasi del ciclo produttivo);
4. I conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Condizioni per il diritto al trattamento favorevole – Il diritto al trattamento pensionistico anticipato sarà possibile solo se i beneficiari suddetti abbiano svolto una o più attività lavorative per un periodo di tempo pari:
1. Ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
2. Ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018

Pensione anticipata: Per il periodo transitorio 2008-2012 l’anticipo varia da 1 a 3 anni in riferimento all’età anagrafica e da 1 e 2 anni in relazione al valore della “quota” (data dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva). A decorrere dal 1°gennaio 2013, i lavoratori usurati conseguiranno il diritto alla pensione anticipata con un’età anagrafica ridotta di tre anni e una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui alla legge 247/2007.

Termine di presentazione della domanda – Il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturerà i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011; oppure entro il 1°marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano raggiunti a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2012

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