Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
All’atto della stipula di un contratto di lavoro, le parti sono obbligate ad indicare il luogo ove ordinariamente sarà svolta la prestazione oggetto del contratto e tale luogo rappresenta, salvo variazioni successive, il cosiddetto luogo di lavoro.
Il luogo presso il quale si svolge la prestazione lavorativa può essere fisso e ben definito, come avviene nel caso di un impiegato nel lavoro d’ufficio, o di un operaio addetto ad uno specifico stabilimento, ma può anche essere variabile, per via delle caratteristiche proprie delle mansioni e dei compiti affidati al lavoratore, e coincidere con luoghi sempre diversi, quali, ad esempio, gli installatori di impianti, i rappresentanti, gli autisti.
Ciò premesso, occorre sottolineare che la trasferta è caratterizzata da un elemento fondamentale: la permanenza di un legame funzionale del lavoratore dipendente con il suo "normale" luogo di lavoro in relazione al "diverso" e temporaneo luogo di svolgimento della sua attuale e contingente prestazione; tale legame non sussiste invece nel caso di trasferimento del lavoratore, in relazione al quale il mutamento della collocazione aziendale è definitivo.
L’indennità di trasferta viene riconosciuta dall’azienda al lavoratore a titolo di indennizzo forfettario per le maggiori spese sostenute dallo stesso nell’espletamento delle proprie mansioni ed infatti, pur rientrando a pieno titolo nei redditi da lavoro dipendente, come previsto dall’art. 51 comma 1, del TUIR, il legislatore riconosce a tali indennità un particolare regime di esenzione.
Ne deriva che la trasferta non sussiste quando:
- € 30,99 + rimborso spese vitto o alloggio;
- € 15,49 + rimborso spese di vitto e alloggio.
2. La soglia di € 46,40 rimane immutata in caso di rimborso delle spese per il viaggio e
trasporto; tali rimborsi, purché documentati, non concorrono comunque alla formazione del reddito.
3. Soglia di esenzione pari a € 46,48 + spese ulteriori anche non documentabili: in questo caso i rimborsi concorrono interamente a formare il reddito.
Rimborso analitico
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, debitamente documentate, non concorrono a formare il reddito, mentre le altre spese, anche se non documentate, non concorrono a formare il reddito fino alla soglia di € 15,49 (€ 25,82 in caso di trasferta all’estero).
Le indennità e i rimborsi per le trasferte all’interno del territorio comunale sono considerate per intero come reddito.
Trasfertisti fissi
La definizione di “trasfertista fisso” ricomprende tutti i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi quali ad esempio i viaggiatori ed i piazzisti, gli informatori medici scientifici, gli autisti.
In questa fattispecie, sono esenti al 50% esclusivamente le maggiorazioni di retribuzione che vengono erogate proprio in funzione delle particolari caratteristiche dell’attività di lavoro, anche se corrisposte con carattere di continuità. Gli eventuali rimborsi spese, forfettari o analitici, concorrono invece integralmente a formare il reddito.
Nella particolare ipotesi che l’attività del lavoratore trasfertista si svolga in luoghi sempre variabili e diversi, ma tipicamente nell’ambito di un territorio delimitato, qualora lo stesso venga comandato a svolgere la propria attività in un luogo esterno a tale delimitazione, si farà riferimento, per le indennità ed i rimborsi spese eventualmente corrisposti, al trattamento previsto per le trasferte in genere (vedi Tabella).
Le sanzioni
Ministero del Lavoro e INPS concordano sul fatto che si può configurare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata una difformità tra la realtà dei fatti accertata da funzionari ispettivi e quanto registrato sul LUL: ciò infatti determina una non corretta esposizione dell’imponibile contributivo. Appare dunque palese il riferimento a: