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In base al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve “in relazione al rapporto di lavoro”. L’Agenzia delle Entrate, alla luce dei nuovi obblighi di tracciabilità di queste tipologie di spese, introdotti dalla Legge di Bilancio 2025, ha chiarito che queste spese non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi solo se sono supportate da documenti giustificativi che identificano inequivocabilmente il veicolo (di proprietà del dipendente e/o noleggiato dall’azienda) e l’utilizzatore (codice fiscale del dipendente trasfertista). Vediamo in dettaglio come procedere.
(prezzi IVA esclusa)