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Premessa – Incentivi contributivi per i datori di lavoro che abbiano effettuato dei licenziamenti e che abbiano trasformato a tempo indeterminato un precedente rapporto di lavoro. La novità, operativa dal 18 luglio 2012, è rilevabile dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) che modifica l’art. 8, c. 9, della L. n. 407/1990.
Lo sgravio contributivo – Lo sgravio contributivo, che spetta anche nelle ipotesi di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, dipende dalle caratteristiche del datore di lavoro, ossia: esonero contributivo al 100% nelle ipotesi in cui il lavoratore è somministrato a imprese per prestare la propria opera nei territori del Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978), nonché nelle ipotesi in cui il lavoratore è somministrato a imprese artigiane a prescindere dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa; mentre negli altri casi di assunzione al datore di lavoro spetta una riduzione contributiva del 50%. Nel caso in cui il lavoratore rimane in attesa di essere somministrato, spetta una riduzione contributiva sull’indennità di disponibilità del 50%.
Soggetti interessati - In particolare, tale incentivo è rivolto a tutti i datori di lavoro, anche nel caso di lavoratori assunti da coop per i soci delle stesse. Mentre i lavoratori interessati sono tutti i disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS da almeno 24 mesi.
L. n. 407/1990 – Come è noto, la L. n. 407/1990 prevede che “in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto”, spetta una agevolazione contributiva nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi, che sale al 100% “nelle ipotesi di assunzione […] effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane”.
La novità - La Riforma Fornero, ora, introduce in merito una disciplina meno stringente; infatti, dal 18 luglio 2012, il beneficio su illustrato non è più impedito da qualunque genere di licenziamento, ma unicamente da licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale. Il beneficio, inoltre, è ammesso nei casi in cui il licenziamento non genera un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del lavoratore licenziato (es. al licenziamento per giustificato motivo oggettivo per sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni affidategli). Infine, l’incentivo va riconosciuto anche nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore avrebbe avuto un'anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato.